Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21358 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21358 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4098/2020, proposto
DA
COGNOME NOME, in qualità di trustee del ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Milano, e dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 15 ottobre 2018, n. 4324/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO.
IMPOSTA SULLE DONAZIONI TRUST AUTODICHIARATO
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME, in qualità di trustee del ‘ RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 15 ottobre 2018, n. 4324/12/2018, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione RAGIONE_SOCIALE imposte sulle donazioni, ipotecaria e catastale, nella misura complessiva di € 248.044,00, in dipendenza del conferimento di immobili nel predetto trust , con atto notarile del 17 gennaio 2013, da parte del settlor NOME COGNOME, i cui discendenti in linea retta erano i beneficiaries , ha accolto l’appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 6 gennaio 2017, n. 1990/06/2017, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario – sul presupposto che il conferimento di beni e diritti in trust fosse soggetto ad imposta sulle donazioni ai sensi dell’art. 2, comma 49, lett. c, del d.l. 2 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
l ‘ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato a due motivi;
1.1 con il primo motivo, si denunciano, al contempo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 10 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’atto impositivo fosse stato correttamente notificato al trust , che non è munito di
soggettività giuridica e, pertanto, non può essere destinatario di atti impositivi per carenza di legittimazione passiva; nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essersi pronunciato extra petita il giudice di secondo grado con il riconoscimento che l’atto impositivo fosse stato indirizzato anche al trustee , in qualità di soggetto passivo di imposta e non in qualità di rappresentante del trust ;
1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 10 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, nonché dell’art. 53 Cost. e della legge 16 ottobre 1989, n. 364 (ratifica della Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la dotazione del trust fosse soggetta ad imposte sulle donazioni, ipotecaria e catastale sul valore dei beni e diritti conferiti, senza tener conto che un trasferimento di ricchezza (e, quindi, una manifestazione di capacità contributiva) si verificasse soltanto con la successiva devoluzione ai beneficiaries , essendo ‘neutra’ sotto tale profilo la segregazione conseguente all’istituzione ed alla dotazione del trust ;
a pplicando il principio della ‘ ragione più liquida ‘ e derogando all’ordine di prospettazione dei motivi, si può esaminare con precedenza il secondo motivo;
2.1 invero , secondo il principio della ‘ ragione più liquida ‘, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del
giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica RAGIONE_SOCIALE soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine RAGIONE_SOCIALE questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936; Cass., Sez. 6^-5, 22 agosto 2017, n. 20250; Cass., Sez. 5^, 3 ottobre 2018, n. 24061; Cass., Sez. 5^, 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2020, n. 27989; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2021, n. 20639; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40734; Cass., Sez. 5^, 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35219; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2021, n. 41841; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 522; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2022, n. 1149; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2022, n. 16482; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2023, n. 3519; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2024, n. 3056).
2.2 ciò posto, il secondo motivo, che, a differenza di quanto obiettato in controricorso è ammissibile, in quanto calibrato su censura di diritto ed esaurientemente formulato, è altresì fondato, derivandone l’assorbimento de l primo motivo;
2.3 la normativa sul trust (artt. 2, commi da 47 a 53, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, 1, commi da 77 a 79, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – legge finanziaria per il 2007 – e 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – legge finanziaria per il 2008), prevede l’applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito « e sulla costituzione di vincoli di destinazione », alla luce del testo unico RAGIONE_SOCIALE disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo
vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto « Salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54 »; l’ art. 2, comma 47, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dispone che: « È istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico RAGIONE_SOCIALE disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54 »;
2.4 la sentenza impugnata segue, in buona sostanza, il contenuto RAGIONE_SOCIALE circ olari emanate dall’RAGIONE_SOCIALE il 6 agosto 2007, n. 48/E, ed il 22 gennaio 2008, n. 3/E (le quali non hanno, comunque, contenuto vincolante), a tenore del quale: « (…) il trust comporta la segregazione dei beni del settlor in un patrimonio separato gestito dal trustee (che nel trust autodichiarato anch’esso rilevante ai fini dell’imposta in esame – coincide con il settlor) » (paragrafo 5.2 della circolare n. 48/E del 2007); per cui: « La costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust. Pertanto, anche nel trust auto-dichiarato, in cui il settlor assum e le funzioni di trustee, l’attribuzione dei beni in trust, pur in assenza di formali effetti traslativi, deve essere assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni. Tale affermazione trae giustificato motivo dalla natura patrimoniale del conferime nto in trust nonché dall’effetto segregativo che esso produce sui beni conferiti indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà e, da ultimo, dal complessivo trattamento fiscale del trust che esclude dalla
tassazione il trasferimento dei beni a favore dei beneficiari » (paragrafo 5.4.2 della circolare n. 3/E del 2008); e ciò, secondo l’amministrazione finanziaria, in ragione dell’art. 2, commi da 47 a 53, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che, prevedendo l’« istituzione » dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni anche « sulla costituzione dei vincoli di destinazione », ricomprende anche i trust ‘ autodichiarati ‘ o di natura diversa; tanto è vero che, in assenza di conferimento di beni, le predette circolari prescrivono che il trust debba scontare soltanto l’imposta di registro in misura fissa atteso che, in questo caso, è mancante qualsiasi trasferimento di ricchezza, con la conseguenza che l’atto di costituzione del trust non accompagnato da alcun conferimento non andrebbe assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni proprio perché quest’ultima non è un’imposta d’atto e bensì un’imposta che tassa il trasferimento di ricchezza liberale; così, si afferma che: « L’atto istitutivo con il quale il disponente esprime la volontà di costituire il trust, che non contempli anche il trasferimento di beni nel trust (disposto in un momento successivo), se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà a ssoggettato all’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale atto privo di contenuto patrimoniale » (paragrafo 5.1 della circolare n. 48/E del 2007); 2.5 come è noto, in un primo approccio, questa Corte è giunta a diverse più radicali conclusioni, disattendendo l’idea dell’amministrazione finanziaria secondo cui, in mancanza di conferimento di beni, l’atto di costituzione di trust ‘ autodichiarato ‘ o meno non dovrebbe essere assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni ex d.lgs. 31 ottobre
1990, n. 346, per la ragione che, in ipotesi, nessuna ricchezza potrebbe dirsi trasferita -ritenendo, invece, che l’art. 2, commi da 47 a 53, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, abbia istituito un’autonoma generale imposta « sulla costituzione dei vincoli di indisponibilità », la cui disciplina sarebbe stata indicata per relationem nelle regole contenute nel d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, « concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni »; sarebbe, in tesi, un tributo che perciò prescinderebbe dal trasferimento di ricchezza discendente dal conferimento di beni e che, per tale motivo, troverebbe il suo presupposto impositivo nella semplice costituzione di vincoli di ‘ indisponibilità ‘, includendo tra questi ultimi il trust (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 7 marzo 2016, n. 4482; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2015, nn. 3735 e 3737; Cass., Sez. 6^-5, 25 febbraio 215, n. 3886; Cass., Sez. 6^-5, 18 marzo 2015, n. 5322);
2.6 tale interpretazione è ricavata, in via letterale, dall’art. 2, comma 47, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, laddove si stabilisce che è « istituita l’imposta sulle successioni e donazioni », tra l’altro, anche « sulla costituzione dei vincoli di destinazione », secondo le disposizioni dell’abrogato d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, con la conseguenza che, oltre alla reintroduzione dell’imposta sulle liberalità, sarebbe stata anche ex novo introdotta una nuova autonoma generale imposta « sulla costituzione dei vincoli di destinazione », così da essere entrambe disciplinate mediante rinvio alle norme del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che, prima della sua abrogazione, dettava esclusivamente la disciplina fiscale sulle successioni e sulle donazioni;
2.7 s econdo l’interpretazione più recente di questa Corte, a cui si intende dare continuità nel presente giudizio, in tema di trust , il trasferimento del bene dal settlor al trustee avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto soltanto ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiaries del trust : detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale (in termini: Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2018, n. 975; Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2019, n. 16705; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8082; Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2020, nn. 27666 e 27668; Cass., Sez. 6^-5, 15 ottobre 2021, n. 28400; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747; Cass., Sez. 5^, 20 settembre 2023, n. 26905); difatti, la mancanza di un effetto traslativo ” reale ” – con ciò ovviamente intendendosi non un trasferimento ” simulato ” o ” fittizio ” o ” non voluto “, ma un trasferimento non stabile, non definitivo e con limitazioni d’esercizio e godimento – osta all’imposizione proporzionale, essendo quest’ultima prevista per la trascrizione di atti « che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi » (art. 4 della tariffa allegata al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, 10, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, in accordo con gli artt. 1 e 10, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347); anche per le imposte ipotecaria e catastale, in altri termini, è decisiva l’osservazione secondo cui l’effetto tipico del trust – quello segregativo – non equivale a trasferimento né ad arricchimento attuale; effetti che si realizzeranno, invece, a favore dei beneficiari, dunque chiamati al pagamento dell’imposta in misura proporzionale
(Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2015, n. 25478; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2018, n. 975; Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2019, n. 16705; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8082; Cass., Sez. 5^, 20 maggio 2021, nn. 13818 e 13819; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20408; Cass., Sez. 6^-5, 15 ottobre 2021, n. 28400; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747; Cass., Sez. 5^, 20 settembre 2023, n. 26905);
2.8 dunque, poiché ai fini dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel trust di cui alla legge 16 ottobre 1989, n. 364 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo del trust , né da quello di dotazione patrimoniale fra settlor e trustee in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiary (Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2019, n. 16699; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29507; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30119);
2.9 né può ritenersi che la costituzione del trust produca un effetto incrementativo della capacità contributiva del disponente, il cui patrimonio non subisce alcun miglioramento; neppure si può affermare, almeno in via generale, che, grazie alla sola costituzione del trust , i terzi beneficiaries , ove esistenti, acquisiscano già un qualche incremento patrimoniale, che comporta una maggiore capacità contributiva, verificandosi tale effetto migliorativo nella sfera giuridica di questi ultimi solo quando il trustee abbia portato a termine
l’attività ad esso demandata, per la quale ha ottenuto l’attribuzione strumentale e temporanea della titolarità dei beni; la strumentalità dell’atto istitutivo e di dotazione del trust ne giustifica pertanto, nei termini indicati, la neutralità fiscale, tenuto conto che l’indice di ricchezza, al quale deve sempre collegarsi l’applicazione del tributo, non prende consistenza prima che il trust abbia attuato la propria funzione (Cass., Sez. 5, 23 aprile 2020, n.8082; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29507; Cass., Sez. 6^-5, 15 ottobre 2021, n. 28400; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30119; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2021, n. 38731);
2.10 l’apposizione del vincolo sui beni conferiti nel trust , in quanto tale, determina l’utilità rappresentata dalla separatezza dei beni (limitativa della regola generale di cui all’art. 2740 cod. civ.), la quale non concreta, di per sé, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al trustee , ma soltanto al beneficiary finale, ove esistente, ma in un momento successivo, quando il trust ha raggiunto lo scopo per cui è stato costituito. Prima di questo momento, l’utilità, insita nell’apposizione del vincolo, si risolve, dal lato del settlor , in un’autorestrizione del potere di disposizione, mediante la segregazione e, dal lato del trustee , in un’attribuzione patrimoniale meramente formale, separata dai beni personali del trustee (Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29507; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30119; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2021, n. 38731);
2.11 tenendo come parametro l’art. 53 Cost., occorre circoscrivere l’applicazione dell’art. 2, comma 47, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, correlandola, in senso restrittivo, al rilievo della capacità contributiva comportata dal
trasferimento del bene, sicché, quando il conferimento costituisce un atto sostanzialmente neutro, che non arreca un reale e stabile incremento patrimoniale al beneficiario meramente formale della attribuzione, resta esclusa la ricorrenza di un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta (Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2019, n. 1131; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29507; Cass., Sez. 6^-5, 15 ottobre 2021, n. 28400; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30119; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2021, n. 38731); 2.12 pertanto, in questa materia, né l’istituzione del trust e né il conferimento in esso dei beni che ne costituiscono la dotazione integrano, da soli, un trasferimento imponibile, costituendo, invece, atti neutri, che non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza; in questi casi, l’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 2, comma 47, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è dovuta non al momento dell’istituzione del trust o in quello di dotazione patrimoniale RAGIONE_SOCIALE stesso, fiscalmente neutri, ma semmai in seguito, al momento dell’eventuale trasferimento dei beni o dei diritti a terzi, perché, come sopra evidenziato, solo tale atto costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost. (Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2019, n. 16699; Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2019, n. 19167; Cass., Sez. 6^-5, 15 ottobre 2021, n. 28400; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30119; Cass., Sez. 5^, 10 gennaio 2022, n. 410; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, nn. 8147, 8148 e 8149; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, n. 9173);
2.13 in sintesi, il trustee acquista sì la proprietà dei beni conferiti nel trust , ma non gode RAGIONE_SOCIALE facoltà tipiche del proprietario e non acquisisce alcun vantaggio per sé,
assumendo la titolarità di tali beni solo per poter compiere gli atti di gestione e di disposizione necessari al raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo per cui il trust è stato istituito; a prescindere dalle diverse finalità per cui il trust può essere impiegato (successorio, familiare, liquidatorio, ecc..), ciò che rileva, ai fini della individuazione della misura RAGIONE_SOCIALE imposte dovute, è il meccanismo astratto sopra descritto presente ogni volta in cui è effettuata tale operazione negoziale; il trustee acquista la proprietà dei beni conferiti nel trust , ma si tratta di un trasferimento strumentale, perché finalizzato al perseguimerito degli scopi indicati nell’atto costitutivo del trust , che non incrementa il patrimonio personale del trustee , perché i beni trasferiti restano separati, e segregati, essendo destinati a restare temporaneamente sotto il controllo del trustee prima della destinazione ai beneficiari finali; con la dotazione del trust , il settlor non vuole arricchire il trustee , il cui patrimonio personale non trae, infatti, alcun vantaggio, tenuto conto che i beni restano segregati, ma vuole che quest’ultimo abbia tutti i poteri per gestire e disporre di tali beni, in modo tale da poter attuare le finalità per cui il trust è stato istituito, a vantaggio dei beneficiaries finali; il trasferimento dei beni al trustee avviene, pertanto, in via strumentale e temporanea e non determina effetti traslativi in favore del trustee , nei significato rilevante ai fini dell’imposizione, quale effettivo e stabile passaggio di ricchezza, poiché non comporta l’attribuzione definitiva dei beni a vantaggio di quest’ultimo, che è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli e, a volte, a venderli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del perseguimento RAGIONE_SOCIALE scopo del trust (Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29507; Cass., Sez. 6^-5, 4 gennaio 2021, n. 13; Cass., Sez. 6^-5, 15 ottobre 2021, n. 28400; Cass.,
Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30119; Cass., Sez. 5^, 10 gennaio 2022, n. 410; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, nn. 8147, 8148 e 8149; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, n. 9173); 2.14 ne consegue che la soluzione sopra illustrata può trovare applicazione anche nel caso del c.d. trust ‘ autodichiarato ‘ , connotato dalla coincidenza di settlor e trustee ; fattispecie, questa, nella quale è pure ravvisabile, nonostante la mancanza di un trasferimento patrimoniale intersoggettivo con funzione di dotazione, sia la volontà di segregazione, sia quella di destinazione; anzi, è proprio la mancanza di quel trasferimento patrimoniale intersoggettivo a rendere, in tal caso, ancor più evidente e radicale l’incongruenza dell’applicazione dell’imposta proporzionale sull’atto istitutivo e su quello di apposizione del vincolo all’interno di un patrimonio che rimane in capo allo stesso soggetto (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 5 dicembre 2018, n. 31445; Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2019, n. 16699; Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2019, n. 19167; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2019, nn. 19310 e 19319; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8082; Cass., Sez. 5^, 29 giugno 2022, nn. 20808 e 20810; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2022, n. 22293; Cass., Sez. 5^, 9 settembre 2022, n. 26562);
2.15 aggiungasi che tale ricostruzione è stata recentemente recepita anche dalla circolare emanata dall’RAGIONE_SOCIALE il 20 ottobre 2022, n. 34/E, la quale, per qualsiasi tipologia di trust , ha definitivamente preso atto che: « L’atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, è assoggettato all’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte prima , del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, anche quando nel medesimo atto venga disposta la dotazione
patrimoniale al trust » (paragrafo 4.4.1); che: « La medesima tassazione si applica anche agli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust. Infatti, in linea con l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, tale atto «non determina effetti traslativi perché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso (trustee), che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un suo ritrasferimento ai beneficiari del trust» (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 8082 del 2020). Pertanto, ai predetti atti, se redatti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà applicata l’imposta di registro in misura fissa ai sensi del sopra citato articolo 11 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 131 del 1986 » (paragrafo 4.4.2); che: « Gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni. Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la «costituzione del vincolo di destinazione» non integra un autonomo presupposto ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, ma è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Nel trust, tale trasferim ento imponibile si realizza solo all’atto «di eventuale attribuzione del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo» (cfr. sentenza n. 8082 del 2020, cit.) » (paragrafo 4.4.3); che: « Le modalità di applicazione RAGIONE_SOCIALE imposte ipotecaria e catastale alla fattispecie dei trust, in mancanza di specifiche disposizioni, sono stabilite dal d.lgs. n. 347 del 1990. Tali imposte sono dovute, rispettivamente, per le formalità di trascrizione di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o
costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari e per le volture catastali conseguenti ai medesimi atti. Al riguardo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di trust sopra richiamato, gli atti di dotazione dei beni in trust comportano trasferimenti di beni meramente strumentali e finalizzati al solo compimento degli scopi del trust e non si traducono in effettivi trasferimenti di ricchezza dal disponente al trustee, non determinando effetti traslativi. L ‘effettivo trasferimento di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile, nel trust, si realizza solo all’atto di attribuzione del bene al beneficiario. Ciò posto, le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui il disponente effettua la dotazione di beni immobili o diritti reali immobiliari al trust, al momento della costituzione del vincolo, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. Analogamente, le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa saranno dovute nell’ipotesi di formalità e volture catastali eseguite per effetto dell’atto di sostituzione del trustee. Le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza di atti di attribuzione dei beni immobili o diritti reali immobiliari vincolati in trust ai beneficiari, realizzando l’effettivo trasferimento dei beni in questione, sono soggette, invece, alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale » (paragrafo 4.4.9);
2.16 pertanto, la sentenza impugnata non si è uniformata a tali principi, avendo erroneamente ritenuto che la dotazione del trust dovesse scontare ab origine l’imposta sulle donazioni ex art. 2, comma 47, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286;
3. in conclusione, valutandosi la fondatezza del secondo motivo e l’assorbimento de l primo motivo, dunque, alla stregua RAGIONE_SOCIALE
suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso originario ed il conseguente annullamento dell’ avviso di liquidazione;
4. le spese dell’intero giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione del recente consolidamento della menzionata giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo e dichiara l’assorbimento del primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originari o e, per l’effetto, annulla l’atto impositivo; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 27 giugno