Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21598 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21598 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10898/2016 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della RAGIONE_SOCIALE n. 4210/2015 depositata il 07/10/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, sulla base di sei motivi, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 4210/01/15, depositata il 7 ottobre 2015, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’appello proposto dal contribuente, così integralmente confermando la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione proposta dal ricorrente avverso l’ intimazione di pagamento n. 29120109004357756 notificata il 22/05/2010, basata sulla cartella n. 29120060008550320 notificata il 21/07/2006, per l’ importo complessivo di euro 505,74 relativa a tributi erariali;
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, depositando successiva memoria;
il contribuente ha depositato, successivamente, memoria chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per c essazione della materia del contendere ex art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018, conv. in legge n. 136/2018 e la parte controricorrente ha dichiarato di associarsi alla declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in quanto il contribuente aveva beneficiato dell’annullamento del carico fiscale impugnato ai sensi della suddetta disposizione normativa;
il contribuente ha depositato ulteriore memoria in data 21 maggio 2024;
CONSIDERATO CHE
nelle more del giudizio è stata emanata una disposizione (art. 4 d.l. 119/2018 convertito in legge 136/2018) che prevede lo stralcio ex lege dei debiti – fino alla concorrenza di euro 1.000,00 – posti in riscossione nel periodo 2000/2010. Detta norma, al comma 1,
stabilisce segnatamente che: «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. (…)»; 2. l’ atto di riscossione oggetto del giudizio (intimazione di pagamento n. 29120109004357756 notificata il 22/05/2010, basata sulla cartella n. NUMERO_CARTA notificata il 21/07/2006, per l’ importo complessivo di euro 505,74 relativa a tributi erariali) come dedotto da entrambe le parti, rientra – per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento – nello stralcio di legge; in conseguenza di ciò deve, dunque, darsi atto del venir meno della pretesa impositiva opposta e della conseguente estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite (vedi Cass. n. 12959/2019 in motiv.);
3. infine va osservato che l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di dichiarazione di estinzione del giudizio, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175);
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione