Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9386 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9386 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
Oggetto: Imu
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20715/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima , in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
Comune di Verbania, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della CTR del RAGIONE_SOCIALE n. 397/17 depositata l’8 marzo 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La controversia ha ad oggetto un ‘ impugnativa avverso un diniego di rimborso (n. 34399) relativo all’IMU del 2012, versat a da RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ricorrente) al comune di Verbania (d’ora in poi controricorrente) riguardante alloggi destinati all’edilizia sociale .
Il contenzioso si fonda sul diritto all’esenzione dell’imposta di cui all’art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per lo svolgimento di attività ricettivo sociale con modalità non commerciali sul presupposto della destinazione esclusiva ad una delle attività elencate nel d.m. 19 novembre 2012, n. 200.
La CTP ha accolto il ricorso.
La CTR, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto l’appello dell’odierno controricorrente, rigettando l’originario ricorso della ricorrente.
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, depositato memoria e atto di rinuncia al ricorso, il controricorrente ha proposto controricorso.
CONSIDERATO CHE
La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al giudizio.
Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non richiede per la sua operatività l’accettazione della controparte, ma resta pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25
marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell’interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis , Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980).
La rinuncia, nella fattispecie, è stata notificata al controricorrente.
La rinuncia al ricorso per cassazione determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre: Cass., Sez. 5, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5, 14 aprile 2022, n. 12131).
Le spese vanno compensate atteso che il consolidamento della giurisprudenza, che ha dato luogo alla rinuncia, è avvenuto nel corso del giudizio.
L’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di prelievo di natura tributaria (Cass., Sez. U, n. 20621/2023, Rv. 668224 – 02), è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 29 febbraio 2024.