Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20679 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20679 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 25/07/2024
ICI IMU Accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11400/2019 R.G. proposto da Comune RAGIONE_SOCIALE Berzo Inferiore, in persona del suo Sindaco p.t. , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME ed all’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del prof. avvocato NOME COGNOME e dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 4313/2018, depositata in data 11 ottobre 2018, della Commissione tributaria regionale della Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25
marzo 2024, dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
-sulla base di due motivi, il Comune di Berzo Inferiore ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 4313/2018, depositata in data 11 ottobre 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello dello stesso odierno ricorrente avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento (n. 6481) emesso per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta da RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2009, ed in relazione al possesso di un impianto idroelettrico (in catasto fol. 2, p.lla 700), impianto che, classato in categoria D/1, aveva formato oggetto di una denuncia di variazione presentata nel marzo 2010, con proposta di ren dita catastale (per € 45.342,00) che l’RAGIONE_SOCIALE aveva rettificato nel maggior importo di € 95.162,48;
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che:
-in via pregiudiziale, va rilevato che parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che a detta rinuncia ha prestato adesione la controricorrente;
-hinc et hinde gli atti di parte sono stati motivati col perfezionamento di accordo transattivo che contempla la definizione del giudizio dietro rinuncia al ricorso e la compensazione, tra le parti, delle spese processuali;
– come già rilevato dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio – nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte – ma pur sempre di carattere ricettizio – poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto – così che, ove effettuato senza il rispetto di tali formalità, non dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi
dell’art. 391 cod. proc. civ., ma è pur sempre significativo del venir meno dell’interesse al ricorso cui si correla la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis , Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980); e, peraltro, nella fattispecie trova applicazione la nuova formulazione dell’ar t. 390, terzo comma, cod. proc. civ. il quale prescrive che del deposito dell’atto di rinuncia sia data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria;
– la rinuncia va, pertanto, considerata rituale e va dichiarata l’estinzione del giudizio ;
-le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti;
non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo 2024.