Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21583 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21583 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
Oggetto:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19910/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME, in qualità di ex socio unico della cessata società RAGIONE_SOCIALE, con l’AVV_NOTAIO e con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Basilicata, Potenza, n. 131/03/2015 pronunciata il 18 novembre 2014 e depositata il 29 gennaio 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05 giugno 2024 dal Co: NOME COGNOMENOME COGNOME;
RILEVATO
La società RAGIONE_SOCIALE veniva attinta da un avviso di accertamento emesso dall’Ufficio ai fini Ires, Irap e IVA per l’anno d’imposta 2006 , in rettifica della dichiarazione dei redditi presentata a seguito di alcuni accertamenti bancari. Esperita infruttuosamente la procedura di adesione, la società adiva il giudice di prossimità impugnando l’atto impositivo con ricorso notificato nel mese di aprile 2011.
La sentenza di accoglimento del ricorso resa dalla CTP veniva conferma dalla CTR, secondo cui la società contribuente aveva correttamente fornito la documentazione comprovante la circostanza che le movimenti bancarie non avevano influito sulla produzione di ulteriore reddito, precisando altresì che una diversa valutazione avrebbe presupposto una inversione dell’onere della prova a carico dell’Ufficio. Quest’ultimo, invero, non doveva limitarsi , come invece aveva fatto, a disconoscere l’idoneità della docum entazione prodotta ovvero a negare il valore giustificativo RAGIONE_SOCIALE scritture private presentate.
Essendo stata la società contribuente cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in pendenza dei giudizi di merito, l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza contro l’ex socio unico COGNOME NOME, che resiste con tempestivo controricorso, seguito da successiva memoria, depositata in vista della precedente camera di consiglio, fissata per il 21 settembre 2016 avanti la VI sezione di questa Corte che ha rimesso gli atti alla sezione ordinaria per assenza de ll’evidenza decisoria.
Successivamente, in prossimità dell’odierna adunanza , la parte contribuente ha versato documentazione rappresentando l’intervenuta definizione agevolata della controversia.
CONSIDERATO
In via preliminare dev’essere esaminata la documentazione versata in atti e relativa alla definizione agevolata della controversia. Essa, tuttavia, non è univoca nel riferirsi alla controversia in oggetto, donde non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio che deve invece essere esaminato.
Ancora preliminarmente va esaminata l’eccezione svolta dal contribuente, che evidenzia come nelle more del giudizio di merito di secondo grado la società sia stata cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese. In particolare, afferma che il ricorso erariale sarebbe inammissibile perché promosso nei confronti del socio senza che l’Amministrazione finanziaria abbia dedotto e provato la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di cui all’art. 2495, co. 2, c.c. per poter effettivamente considerare il sig. COGNOME come successore della s ocietà cessata. Segnatamente l’Ufficio avrebbe omesso di provare la riscossione, da parte del socio controricorrente, di somme sulla base del bilancio finale di liquidazione.
3.La questione della responsabilità dei soci per le obbligazioni tributarie RAGIONE_SOCIALE società estinte è stata nuovamente rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza 7425/2023, donde la trattazione dell’affare dev’essere rinviata a nuovo ruolo, successivamente alla pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite sulla questione di massima al loro esame.
PQM
La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 05/06/2024