Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12856 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12856 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/05/2024
Oggetto: resp. soci, amministratori, liquidatori ex artt. 2495 c.c. e 28 comma 4 d.lgs. 175/2014
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17454/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME CALCE COGNOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (Pec: EMAIL), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Roma, INDIRIZZO;
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n.6513/2/2020 depositata il 22 dicembre 2020, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, veniva rigettato l’ appello de ll’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 2545/9/2019 che aveva accolto il ricorso introduttivo proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Oggetto del giudizio era l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2011 con il quale l’Amministrazione finanziaria sulla base di processo verbale di contestazione contestava ai contribuenti di aver posto in essere attraverso la società ‘RAGIONE_SOCIALE, operativa dal 2008 alla cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, intervenuta il 10.10.2012, operazioni inesistenti in relazione alla compravendita di autovetture. Essi venivano individuati a seguito di accertamento ex art.39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600/1973 come ideatori del sistema elusivo/evasivo e amministratori/liquidatori di fatto della società e responsabili ex art.36 del d.P.R. n.602/1973 e 2495 cod. civ..
Il giudice di prime cure, disattese le questioni preliminari, accoglieva il ricorso introduttivo ritenendo che gli atti notificati alla società estinta prima del 13.12.2014 impedissero di applicare l’art.28 del d.lgs. n.175/14, non avendo la norma efficacia retroattiva, e non potendo i contribuenti essere conseguentemente essere considerati responsabili ex art.36 del d.P.R. n.602/1973 e 2495 cod. civ..
Il giudice d’appello confermava tale decisione e avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, affidato a due motivi di ricorso, cui replicano i contribuenti con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, ai fini dell’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente prospetta la violazione dell’art. 2495 cod. civ. dell’art. 28 del d.lgs. 175/2014 e dell’art. 36 d.P.R. 602/1973. L’avviso di accertamento è stato notificato a NOME COGNOME in qualità di legale rappresentante dal 29.6.2011 al 10.10.2012 della RAGIONE_SOCIALE e di socia unica della società cancellata, nonché ad NOME COGNOME e NOME COGNOME quali ideatori del sistema evasivo/elusivo. Secondo l’RAGIONE_SOCIALE, con riferimento alla posizione della socia unica NOME COGNOME, la CTR non ha fatto corretta applicazione dell’art. 2495 cod. civ. 2 comma ratione temporis applicabile.
Con il secondo motivo, ai fini dell’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente prospetta la violazione degli artt. 2495 cod. civ., 36 d.P.R. 602/1973 e 7 del d.lgs. n.602/1973, circa la statuizione della CTR circa la posizione di NOME COGNOME e NOME COGNOME quali ideatori del sistema evasivo/elusivo e amministratori di fatto della società.
In relazione sia al primo che al secondo motivo la controversia dev’essere rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite della Corte con riferimento alla questione attualmente pendente sulla cancellazione della società e alla responsabilità dei soci ex art. 2495 cod. civ..
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite.
Così deciso il 14.3.2024