Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12889 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12889 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/05/2024
Oggetto: resp. soci, amministratori, liquidatori ex artt. 2495 c.c. e 28 comma 4 d.lgs. 175/2014
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22869/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (Pec: EMAIL), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Roma, INDIRIZZO;
-resistente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n.426/2/2020 depositata il 15 gennaio 2020, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, venivano riuniti e accolti distinti appelli proposti da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, avverso le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno nn. 1591, 1587 e 1593/3/2018 che avevano rigettato i ricorsi introduttivi dei contribuenti.
Oggetto del giudizio erano in primo luogo gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2008 e n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2009, con i quali l’Amministrazione finanziaria sulla base di processo verbale contestava ai contribuenti di aver posto in essere attraverso la società RAGIONE_SOCIALE, operativa dall’aprile 2008 al 2010 e cessata nel 2012, operazioni passive ed attive inesistenti in relazione alla compravendita di autovetture. NOME COGNOME veniva individuato quale socio unico e rappresentante legale, responsabile ex art.2495 cod. civ., nonché autore RAGIONE_SOCIALE violazioni, mentre a NOME COGNOME e a NOME COGNOME l’atto impositivo veniva notificato ex art.36 del d.P.R. n.602/1973, in qualità di ideatori RAGIONE_SOCIALE frodi/evasioni ed autori RAGIONE_SOCIALE violazioni. Per l’anno 2008 veniva contestata l ‘emissione di fatture per operazioni inesistenti per un totale di euro 2.018.026,44 (oltre IVA per euro 400.329,65) e l’utilizzo di fatture di acquisto relative ad operazioni inesistenti per un totale di euro 1.983.456,77 (oltre IVA per euro 392.182,61); per l’anno 2009 l ‘emissione di fatture per operazioni inesistenti per un
totale di euro 3.205.340,42 (oltre IVA per euro 632.993,28) e l’utilizzo di fatture di acquisto relative ad operazioni inesistenti per un totale di euro 3.354.584,01 (oltre IVA per euro 662.340,99).
3. In secondo luogo, sulla base di distinto processo verbale di constatazione, con riferimento alla società RAGIONE_SOCIALE operativa dal settembre 2009 sino alla cessazione avvenuta nel 2012, l’RAGIONE_SOCIALE notificava ad NOME COGNOME, in qualità di socio unico e rappresentante legale ex art.2495 cod. civ., nonché autore RAGIONE_SOCIALE violazioni e a NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di ideatori RAGIONE_SOCIALE frodi/evasioni ed autori RAGIONE_SOCIALE violazioni, e perciò responsabili ex art.36 del d.P.R. n.602/1973, gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO
NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2009, n. NUMERO_DOCUMENTO
NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2010 e n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2011. Veniva così recuperata a tassazione l’IVA esposta nelle fatture di acquisto, indebitamente detratta in quanto relativa ad operazioni inesistenti, pari ad euro 77.213,00 per l’anno 2009, euro 461.335,00 per l’anno 2010 ed euro 123.344,00 per l’anno 2011.
4. Il giudice di prime cure, disattese le questioni preliminari, riteneva che l’amministrazione finanziaria avesse adeguatamente provato la natura fittizia RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nonché la diretta partecipazione dei contribuenti al sistema fraudolento posto in essere mediante la interposizione RAGIONE_SOCIALE predette società, e concludeva nel senso che correttamente l’Ufficio li avesse ritenuti direttamente responsabili degli illeciti tributari compiuti dietro il fittizio schermo sociale.
5. Il giudice d’appello , riuniti gli appelli, confermava tale traiettoria decisoria, sulla base di una duplice ratio decidendi : da un lato riteneva rilevante l’ ordinanza del giudice del riesame presso il Tribunale di Salerno originato dai medesimi fatti alla base RAGIONE_SOCIALE riprese, processo conclusosi a favore dei ricorrenti. Dall’altro , stabiliva che « a prescindere da quanto innanzi, ciò che risulta dirimente sulla intera vicenda è la questione relativa alla efficacia temporale dell’art. 28 c.4 D.Lgs. n. 175/2014. La cessazione RAGIONE_SOCIALE società è intervenuta nel
2012 per cui l’ AdE riconosceva natura procedurale a tale norma, invece la Suprema Corte ha riconosciuto natura sostanziale con la conseguenza di negare la retroattività di “sopravvivenza alla cancellazione” per cui la sopravvivenza fiscale quinquennale eccepita dall’ ufficio è da ritenersi applicabile solo al caso in cui la richiesta di cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese avvenga successivamente alla entrata in vigore del richiamato decreto e quindi dal 13.12.2014 » .
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidato a quattro motivi di ricorso, cui replicano i contribuenti con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente prospetta la violazione dell’art. 115, comma 1. cod. proc. civ. (principio dispositivo) e dell’art. 654 c.p.p., per aver la CTR posto a base della decisione di estraneità dei contribuenti alla frode carosello la prova costituita dalla ordinanza emessa il 24.7.2018 dal Tribunale penale di Salerno, sezione riesame.
Con il secondo motivo di ricorso, in rapporto all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente prospetta il vizio di Motivazione apparente, in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111, comma 6. Cost., perché il giudice d’appello, basando la propria motivazione sull’ordinanza del Tribunale penale del riesame, ritiene smentita la circostanza accertata dalla G.d.F. che le vendite avvenivano sottocosto, senza tuttavia illustrare il ragionamento autonomo alla base di una tale conclusione.
Il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., con cui la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2729 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE presunzioni tributarie in materia di frodi carosello, per non aver la CTR tratto la presunzione semplice della evasione fiscale attraverso il meccanismo della fatturazione falsa emessa da imprese cartiere dai seguenti fatti noti allegati e provati dalla G.d.F. nei due p.v.c. versati
in giudizio dall’Ufficio , resta assorbito dall’accoglimento RAGIONE_SOCIALE prime due censure.
Con il quarto motivo, ai fini dell’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente prospetta la violazione dell’art. 2495 cod. civ., dell’art. 28 del d.lgs. 175/2014 e dell’art. 36 d.P.R. 602/1973, nonché dei principi in tema di successione nei debiti tributari dei soci e amministratori RAGIONE_SOCIALE società cessate.
11. In relazione al quarto motivo la controversia dev’essere rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite della Corte con riferimento alla questione attualmente pendente sulla cancellazione della società e alla responsabilità dei soci ex art. 2495 cod. civ..
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite.
Così deciso il 14.3.2024