Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21596 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21596 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23068/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA-NAPOLI n. 1862/2017 depositata il 01/03/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Emerge dalla sentenza in epigrafe che COGNOME NOME , già liquidatore di RAGIONE_SOCIALE A SOCIO UNICO , impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato in data 09/09/2014, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -DP I di Napoli, aveva accertato a carico della società, per l’anno d’imposta 2010, maggiore Ires per euro 154.881, maggiore Irap per euro 22.086 è maggiore Iva per euro 130.083, oltre interessi e sanzioni.
Il contribuente deduceva la nullità dell’avviso per esserne stata effettuata la notifica a mani di un soggetto che non aveva più la rappresentanza della società, in quanto cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese il 25/01/2011; deduceva altresì che, qualora l’RAGIONE_SOCIALE avesse voluto far valere il credito direttamente nei suoi confronti quale liquidatore, ne avrebbe dovuto provare la colpa ai sensi dell’art. 2495 cod. civ.; eccepiva comunque il difetto di motivazione dell’avviso per mancata allegazione documenti richiamati e del PVC della Guardia di finanza.
Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE, deducendo che correttamente l’avviso era stato notificato al contribuente in quanto questi aveva rivestito la qualità di socio unico oltre che di liquidatore ed evidenziando nel merito la responsabilità oggettiva dello stesso con riferimento ai debiti tributari della società.
La CTP di Napoli, con sentenza n. 22870 depositata il 16/10/2015, rigettava il ricorso, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, ritenendo che la notifica dell’avviso fosse corretta e che il contribuente, quale liquidatore, non potesse non essere a conoscenza degli illeciti oggetto dell’avviso.
Il contribuente proponeva appello, accolto dalla CTR del Lazio, sulla base, essenzialmente, della seguente motivazione.
Risulta incontestato, nonché provato ‘per tabulas’, che la RAGIONE_SOCIALE, di cui COGNOME NOME è stato dapprima socio unico e poi liquidatore, risulta cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese con decorrenza dal 06/04/2011.
Orbene, secondo la formulazione dell’art. 2495 c.c., risultante dalla riforma del diritto societario , con l’iscrizione della cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, si verifica l’estinzione della società, anche qualora -in epoca successiva -emergano debiti non soddisfatti .
L’avviso di accertamento oggetto di successiva impugnativa è stato notificato in data 09/09/2014 ad COGNOME NOME, nella qualità di socio unico e liquidatore della RAGIONE_SOCIALE
Nell’avviso di accertamento risultano riportati gli estremi del PVC effettuato dalla Guardia di finanza, unitamente a tutte le contestazioni mosse nei confronti della società .
Dal contenuto dell’avviso di accertamento non emerge con chiarezza se l’avviso di accertamento sia stato emesso nei confronti della società e quindi notificato al soggetto ritenuto provvisto di legale rappresentanza, oppure notificato direttamente all’RAGIONE_SOCIALE quale socio unico liquidatore della società.
In presenza della prima ipotesi, l’avviso di accertamento è senz’altro affetto da nullità la pretesa creditoria non può fatta valere contro un soggetto passivo già estinto ex art. 2495 c.c. .
Sulla scorta del disposto dell’art. 2495 c.c. l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE poteva far valere il proprio credito insoddisfatto nei confronti dei soci, fino alla concorrenza RAGIONE_SOCIALE somme da questi riscosse nel bilancio finale di liquidazione; oppure nei confronti del liquidatore, chiamato a rispondere RAGIONE_SOCIALE obbligazioni della società soltanto se e nei limiti in cui lo stesso versi in colpa .
Orbene dalla relazione di accompagnamento al bilancio finale di liquidazione della società in questione, risulta che non vi sia stato alcun riparto, per cui l’COGNOME -nella qualità di socio -non poteva rispondere dei debiti tributari relativi alla società.
Anche in tal caso, l’avviso di accertamento -se emesso nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE quale socio -risulta illegittimo.
Ad analogo risultato si perviene se l’avviso di accertamento è stato emesso nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto della sua responsabilità oggettiva e illimitata in qualità di liquidatore.
Pur evidenziando che tale aspetto doveva essere chiarito nell’ambito dell’avviso di accertamento e non successivamente in sede giudiziaria, dalle difese espletate dall’Ufficio emerge che l’RAGIONE_SOCIALE debba rispondere del debito tributario della società in virtù della sua veste di liquidatore.
Orbene, il riconoscimento di tale responsabilità onera l’amministrazione finanziaria a dimostrare che il mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE pretese tributarie sia imputabile a colpa del liquidatore .
Nel caso di specie, né nell’atto impositivo, né nel corso del giudizio l’ufficio ha avuto cura di individuare i comportamenti colposi in cui è incorso il liquidatore, facendo leva su un’asserita responsabilità oggettiva .
Risulta altresì fondata la doglianza evidenziata dal ricorrente in primo grado e ribadita in sede di impugnazione, sulla imprescindibilità che il debito tributario venga accertato definitivamente in capo alla società, anteriormente alla sua cancellazione .
Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con tre motivi. Il contribuente resta intimato.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 36 DPR n. 602/1973 in in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.’.
1.1. ‘L’avviso di accertamento impugnato è stato notificato al Sig. COGNOME NOME quale liquidatore, già amministratore e socio unico, della RAGIONE_SOCIALE cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 6 aprile 2011 e ciò in quanto l’estinzione di una società non determina la cessazione di tutti i rapporti giuridici facenti capo alla stessa’. ‘Il rapporto giuridico in forza del quale, ai sensi dell’art. 36 del DPR 29 settembre 1973 n. 602 il liquidatore e l’amministratore (anche di fatto) è tenuto a rispondere in proprio RAGIONE_SOCIALE imposte non pagate, non è fondato sul dolo o sulla colpa, ma ha la sua fonte in una obbligazione ‘ex lege’ di cui i predetti soggetti sono responsabili secondo le norme comuni di cui agli articoli 1176 e 1218 c.c. in relazione agli elementi obiettivi della sussistenza di attività nel patrimonio della società in liquidazione’.
Con il secondo motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 c.c. e 36 DPR n. 602/73 in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. per omessa valutazione di elementi decisivi del giudizio oggetto di contraddittorio tra le parti’.
2.1. La CTR ha omesso di considerare che il contribuente era liquidatore e socio unico e perciò ‘dominus’ della gestione aziendale, sia nella fase liquidatoria che in quella precedente, e che RAGIONE_SOCIALE era ‘stata parte di un complesso meccanismo fraudolento creato al fine di evadere il fisco attraverso schemi consolidati ed estensibili a numerose società coinvolte. A seguito dell’accesso effettuato in data 07/07/2010, ‘la cancellazione , previa chiusura della liquidazione con bilancio finale del 31/12/2010, segue in data 06/04/2011. Circostanze quest che ben fanno ritenere la strumentalità della liquidazione’. ‘Il liquidatore nonché amministratore che ripartisce l’attivo della liquidazione nonostante una attività istruttoria già posta in essere dall’amministrazione finanziaria, come nel caso di specie, dove è lo stesso amministratore -socio a sottoscrivere il processo verbale di constatazione pone in essere un comportamento che ben giustifica la responsabilità ex art. 36 citato’.
Con il terzo motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del D.Lgvo n. 175/2014 in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.’.
3.1. Quella rubricata ‘è norma di carattere interpretativo’, applicabile dunque ai processi pendenti.
Il terzo motivo, che va trattato per primo in quanto assume priorità logica, è infondato. Corrisponde a costante giurisprudenza che ‘l’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità RAGIONE_SOCIALE
società cancellate dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, secondo comma, cod. civ., si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto d.lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente’ (Sez. 5, n. 6743 del 02/04/2015, Rv. 635140 -01; conf. Sez. 6 -5, n. 15648 del 24/07/2015, Rv. 636038 -01; Sez. 6 -5, n. 4536 del 21/02/2020, Rv. 657323 -01).
Fondato è il primo motivo, ancorché con la precisazione a seguire, restando assorbito il secondo.
Ora il primo motivo è ‘tout court’ fondato in riferimento alla posizione del contribuente quale ex socio.
Come recentemente puntualizzato da RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte (Sez. 5, n. 753 del 09/01/2024 Rv. 669949 -02), ‘l’atto impositivo intestato a società di persone o di capitali estinta è valido ed efficace, anche se notificato agli ex soci collettivamente ed impersonalmente nell’ultimo domicilio della società (analogamente a quanto previsto dall’art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 in caso di morte del debitore) o singolarmente a taluno di essi, non essendo necessaria l’emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché l’estinzione determina un peculiare fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società, rispondendone
illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, a seconda che, ‘pendente societate’, fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debiti sociali’. Più particolarmente, alla stregua di quanto osservato dalla predetta pronuncia in motivazione (par. 4.3.1.), ‘RAGIONE_SOCIALE ha più volte affermato – sia in tema di notifica della cartella di pagamento intestata alla società (Cass. n. 30736 del 29/10/2021; Cass. n. 24793 del 05/11/2020; Cass. n. 31037 del 28/12/2017), sia in materia di imputazione ai soci del reddito della società per trasparenza (Cass. n. 16365 del 30/07/2020; Cass. n. 23534 del 20/09/2019), sia, infine, con riferimento specifico all’atto impositivo (Cass. n. 30536 del 28/07/2021; Cass. n. 25487 del 12/10/2018) – che, a seguito dell’estinzione della società, l’atto impositivo o esecutivo intestato alla società estinta debba essere notificato ai soci, anche collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto dall’art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore. Invero, a seguito dell’estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione od illimitatamente, a seconda che, ‘pendente societate’, fossero limitatamente od illimitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr. Cass., Sez. U, nn. 6070, 6071 e 6072 del 12/03/2013). Svariate sono le pronunce che ritengono valide le notificazioni di avvisi di accertamento (Cass., n. 24793 del 05/11/2020; Cass., n. 23534 del 20/09/2019; Cass., n. 12953 del 04/04/2017) e di cartelle di pagamento (Cass., n. 31037 del 28/12/2017) intestati alla società, allorquando dette notificazioni
siano state eseguite, successivamente all’estinzione della stessa, nelle mani di (o comunque ad) uno dei soci’.
6.1. Il primo motivo è altresì fondato -tuttavia (venendo così in conto la precisazione preannunciata) soltanto relativamente all’Ires, con esclusione dunque di Irap ed Iva -anche in riferimento alla posizione del contribuente quale ex liquidatore.
Ha recentemente rammentato Sez. U, n. 32790 del 27/11/2023, Rv. 669631 -01, che ‘la responsabilità del liquidatore ex art. 36 del d.P .R. n. 602 del 1973, che trae titolo per fatto proprio ‘ex lege’, ha natura civilistica e non tributaria, con la conseguenza che, ai fini della legittimità dell’atto di accertamento emesso nei suoi confronti ai sensi del comma 5 dello stesso art. 36, non costituisce condizione necessaria la preventiva iscrizione a ruolo e che il predetto, col ricorso avverso tale avviso, può contestare, innanzi agli organi della giustizia tributaria, la sussistenza dei presupposti dell’azione intrapresa nei suoi confronti, ivi compreso il debito della società per le imposte’.
Tale pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite porta a compimento la giurisprudenza precedente, la quale (cfr., da ultimo, per la sua portata ampiamente riepilogativa, Sez. 5, n. 15378 del 25/02/2020, da cui sono tratte le citazioni a seguire) ha avuto modo di affermare quanto segue:
la responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci di società in liquidazione, in presenza dell’integrazione RAGIONE_SOCIALE distinte fattispecie previste dall’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l’ipotesi di mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito RAGIONE_SOCIALE persone giuridiche , è responsabilità per obbligazione propria ‘ex lege’ (per gli organi, in base agli artt. 1176 e 1218 cod. civ., e per i soci
di natura sussidiaria), avente natura civilistica e non tributaria (cfr. Cass. n. 7327/2012; conf. Cass. nn. 29969/2019, 17020/2019);
con riguardo ai crediti per imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALE persone giuridiche i cui presupposti si siano verificati a carico della società, è riconosciuta, infatti, all’amministrazione finanziaria dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36 (applicabile ‘ratione temporis’ alle sole imposte sui redditi di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 19) azione di responsabilità nei confronti del liquidatore, nel caso in cui egli abbia esaurito le disponibilità della liquidazione senza provvedere al loro pagamento, con azione esercitabile alla duplice condizione che i ruoli in cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e che sia acquisita legale certezza che ì medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione medesima (cfr. SU 2820/1985; conf. Cass. nn. 2768/1989, 9688/1995, 8685/2002), e tale azione è parimenti esercitabile, ai sensi dell’art. 36, 4° co., DPR n. 602/1973, nei confronti degli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta, precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili;
quello verso il liquidatore e l’amministratore è, in conclusione, credito dell’amministrazione finanziaria non strettamente tributario, ma più che altro civilistico, il quale trova titolo autonomo rispetto all’obbligazione fiscale vera e propria, costituente mero presupposto della responsabilità stessa (S.U. 2767/1989), ancorché detta responsabilità
debba essere accertata dall’Ufficio con atto motivato da notificare ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario ex art. 36 cit., penult. e ult. c. (cfr. Cass. nn. 7327/2012, 11968/2012);
essa è, sempre, riconducibile alle norme degli artt. 1176 e 1218 c.c. (Cass. 12546/2001), con onere per l’Amministrazione di provare d’avere iscritto i relativi crediti quantomeno in ruoli provvisori, dei quali poter pretendere il pagamento in via sussidiaria nei confronti del liquidatore (Cass. 10508/2008);
peculiare responsabilità di natura civilistica e non strettamente tributaria ex art. 36 cit. applicabile peraltro alle sole imposte sui redditi e non all’imposizione sul valore aggiunto o sulle attività produttive (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 19) (con riguardo all’INVIM cfr. Cass. n. 27488/2016 secondo cui, «in tema di recupero dell’INVIM dai soci di una società di capitali ormai estinta, sebbene non sia applicabile il combinato disposto degli artt. 36, comma 5, e 60 del d.P.R. n. 602 del 1973, perché limitato dall’art. 19 del d.lgs. n. 46 del 1999 all’esazione RAGIONE_SOCIALE sole imposte dirette, l’RAGIONE_SOCIALE è ugualmente tenuta a portare a conoscenza del contribuente, in modo da consentirgli di contestare la fondatezza della pretesa impositiva, le ragioni per le quali egli è obbligato, in base agli specifici presupposti di cui all’art. 2495 c.c., a versare l’imposta accertata in capo alla società, con la conseguenza che la cartella di pagamento, non preceduta dalla notifica di un apposito avviso di liquidazione nei confronti del socio, è illegittima»).
A mente di quanto precede, è erronea in diritto l’affermazione della CTR secondo cui ‘il riconoscimento di tale responsabilità onera l’amministrazione finanziaria a dimostrare che il mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE pretese tributarie sia imputabile a colpa del liquidatore’.
Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo in disamina, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, rigettato il terzo ed assorbito il secondo, e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma lì, 4 luglio 2024.