Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17183 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17183 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. RG 18132-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli
Avvocati NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 10321/2017 RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALEa CAMPANIA, depositata il 5/12/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’11 /6/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza indicata in epigrafe, con cui la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso avviso di accertamento relativo al pagamento TARSU 2010 -2012, emesso da RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE (attuale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) per conto del Comune RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (già RTI RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE), quale concessionaria RAGIONE_SOCIALE attività di accertamento e RAGIONE_SOCIALE TARSU, resiste con controricorso
CONSIDERATO CHE
1.1. rileva il Collegio, in via pregiudiziale ed assorbente rispetto ad altre questioni sollevate nella presente fase del giudizio, l’inammissibilità del controricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, in conseguenza del difetto di legittimazione processuale dei difensori, Avvocati del libero foro, per invalidità RAGIONE_SOCIALEa procura speciale ad litem ;
1.2. tanto alla stregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 30008 del 19/11/2019) secondo cui «ai fini RAGIONE_SOCIALEa rappresentanza e difesa in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi
RAGIONE_SOCIALE‘art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né RAGIONE_SOCIALEa delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r. d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’RAGIONE_SOCIALE erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio», essendo stato altresì precisato che «quando la scelta tra il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘una o RAGIONE_SOCIALE‘altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità»;
1.3. la legittimazione processuale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, trova, infatti, fondamento nell ‘ attuazione RAGIONE_SOCIALE norme di legge sopra richiamate, che hanno introdotto una forma convenzionale di definizione di patrocinio cd. autorizzato, che solo entro tali limiti rimane organico ed esclusivo, attuazione realizzata attraverso la stipula del «Protocollo d’intesa del 22/06/2017 tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE», nel quale le parti hanno valutato le rispettive esigenze organizzative, pure in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per poi di comune accordo individuare le tipologie di controversie da affidare al patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con conseguente determinazione del concreto modus operandi del patrocinio pubblico nei rapporti con l’agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, a seconda RAGIONE_SOCIALEa tipologia del contenzioso» (SS.UU. n. 30008/2019 cit. in motiv.), a tal fine essendo previsto, per quanto qui interessa, che, nelle liti concernenti «l’attività di RAGIONE_SOCIALE» pendenti avanti alla Corte di cassazione civile e
tributaria (paragr. 3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo «questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione» ( ibidem paragr. 3.2), sussiste l’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di assumere il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘Ente;
1.4. da ciò deriva, come puntualmente rilevato nella sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, che «il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la difesa svolta da avvocati del libero foro», come peraltro confermato anche dal «Regolamento di amministrazione RAGIONE_SOCIALE‘AdER, deliberato il 26/03/2018 ed approvato dal RAGIONE_SOCIALE il 19/05/2018, qualifica, al suo art. 4 e sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa soggezione RAGIONE_SOCIALE‘ente al controllo RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti, l’avvalimento di Avvocati del libero foro come ipotesi residuale, rispetto al patrocinio pubblico e quando questo non sia assunto dall’RAGIONE_SOCIALE erariale in conformità ad apposita convenzione» (SS.UU. n. 30008/2019, cit., in motiv.);
1.5. ne consegue che derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per avvalersi RAGIONE_SOCIALE‘opera di liberi professionisti, è subordinato all’adozione di una specifica e motivata deliberazione RAGIONE_SOCIALE‘ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto RAGIONE_SOCIALE‘ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria;
1.6. nel caso in esame, alcun riferimento è contenuto, nel controricorso, nella procura speciale ad litem alle ragioni RAGIONE_SOCIALEa necessità di una deroga rispetto al patrocinio autorizzato in via esclusiva all’RAGIONE_SOCIALE erariale a difendere l’RAGIONE_SOCIALE nelle liti avanti la Corte di cassazione civile, né tanto meno è fatta indicazione di una delibera assunta dagli organi RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico, neppure richiamata soltanto con menzione dei dati identificativi;
1.7. in difetto dei presupposti legali, deve pertanto ritenersi invalidamente conferita la procura speciale ai difensori, in quanto Avvocati
del libero Foro, invalidità che determina il difetto di valida costituzione in giudizio di RAGIONE_SOCIALE, con conseguente nullità di tutti gli atti difensivi compiuti da quei difensori;
1.8. il conseguente difetto di legittimazione processuale del difensore è peraltro rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, non escluso il giudizio di cassazione, investendo un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale;
2.1. con il primo motivo la società ricorrente denuncia, in rubrica, «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia (obbligo motivazionale del provvedimento impugnato)» in relazione all’omessa indicazione RAGIONE_SOCIALEa «banca dati … utilizzata per l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa … maggior superficie imponibile…» ;
2.2. la censura è inammissibile;
2.3. invero, qualora si censuri la sentenza di una RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento – il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto stesso – è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi RAGIONE_SOCIALEa motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo» (cfr. Cass. nn. 16147/2017, 2928/2015, 8312/2013), onere a cui la ricorrente si è del tutto sottratta;
3.1. con il secondo motivo la società ricorrente denuncia, in rubrica, «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia ( pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta già effettuato )» per avere la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale rilevato che non vi fosse prova del pagamento del tributo da parte RAGIONE_SOCIALEa contribuente in relazione alle ricevute di pagamento prodotte in giudizio, senza «verificare se il Tributo pagato fosse il medesimo o meno rispetto a quello posto alla base RAGIONE_SOCIALE‘accertamento »;
3.2. la censura è parimenti inammissibile;
3.3. in primo luogo, va evidenziato che nel presente caso non si verte in ipotesi di «doppia conforme», a termini del combinato disposto degli artt. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. e 348ter , quinto comma, cod. proc. civ., posto che il ricorso RAGIONE_SOCIALEa contribuente fu dichiarato inammissibile in primo grado in quanto tardivamente proposto, mentre la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale ebbe a riformare sul punto la pronuncia di prime cure, ritenendo tempestivo il ricorso introduttivo, respingendo tuttavia, nel merito, l’appello ritenendo infondate le doglianze sottese al suddetto ricorso, cosicché risultano diverse le ragioni poste a base, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello;
3.4. non risulta, tuttavia, puntualmente riportato il contenuto RAGIONE_SOCIALEa documentazione richiamata dalla ricorrente (bollettini e ricevute di pagamento), con conseguente vizio di specificità RAGIONE_SOCIALE censure ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.;
3.5. invero, s econdo l’indirizzo di questa Corte a Sezioni Unite che deve essere condiviso, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 co. 1 n. 6 cod. proc. civ., quale corollario del principio di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021- non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza del diritto stesso in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il con tenuto degli atti richiamati all’interno RAGIONE_SOCIALE censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass. Sez. U n. 8950/2022, Cass. n. 12481/2022, Cass. n. 11325/2023);
4.1. con il terzo motivo la società ricorrente denuncia, in rubrica, «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia (illegittimità del provvedimento impugnato e genericità RAGIONE_SOCIALEa motivazione sulla maggior superficie … tassabile)» per avere la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale omesso di rilevare che l’atto impugnato
e i relativi allegati non riportavano l’altezza dei locali censiti, in relazione in particolar modo ai soppalchi, ritenuti superfici improduttive di rifiuti, anche in quanto privi dei requisiti di abitabilità prescritti dal regolamento edilizio, come invece puntualmente indicato nella relazione tecnica di parte;
4.2. la censura va parimenti disattesa;
4.3. a fronte di quanto affermato dalla RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale («…secondo la contribuente la superficie sulla quale calcolare la TARSU dovrebbe essere inferiore a quella accertata perché l’Ufficio avrebbe tenuto conto anche RAGIONE_SOCIALE porzioni RAGIONE_SOCIALE‘immobile realizzate con soppalchi di difficile accessibilità. Tuttavia, dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa perizia giurata si desume che la presunta difficoltà di accesso deriva solo dalla altezza ridotta dei soppalchi (mt. 2,0) che sicuramente non esclude la produzione di rifiuti anche in quegli ambienti»), la censura risulta, invero, inammissibile in quanto si basa sul contenuto di documenti di dedotto diverso tenore (relazione tecnica di parte), senza che ne sia specificato il relativo contenuto, in violazione del principio di specificità ex art. 366 cod. proc. civ., come illustrato con riguardo al secondo motivo di ricorso;
5.1. con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione ed errata applicazione di norme di diritto», per avere la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale, dopo aver riformato la sentenza di primo grado circa l’inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo, omesso , nel merito, di «demanda(re)… la decisione alla RAGIONE_SOCIALE»;
5.2. la censura è parimenti infondata in quanto è orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui nel processo tributario l’appello ha carattere devolutivo pieno, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici ma volto a ottenere il riesame RAGIONE_SOCIALEa causa nel merito (cfr. Cass. n. 30525/2018; Cass. n. 1200/2016; Cass. n. 3064/2012)
sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va dunque rigettato;
nulla sulle spese di lite stante l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALEa controricorrente
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo pari a quello, ove dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da