Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12831 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12831 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/05/2024
Oggetto: vizio procura alle liti -riforma Cartabia -materia tributaria -principio di diritto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23595/2021 R.G. proposto da COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, domiciliato presso lo studio del secondo difensore in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliate in Roma, INDIRIZZO, costituite
al solo scopo di eventualmente partecipare all’udienza di discussione ex art.370 comma 1 cod. proc. civ.;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.603/3/2021 depositata il 23 aprile 2021, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto è stato accolto l’ appello proposto da ll’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Padova n. 94/4/2018 che ha accolto il ricorso introduttivo di COGNOME NOME avverso la cartella di pagamento n. 07720160014973175. La cartella, emessa dall’agente della riscossione per conto dell’RAGIONE_SOCIALE, aveva ad oggetto l’immediata riscossione RAGIONE_SOCIALE spese della lite in relazione ad un avviso di accertamento anteriormente impugnato dal contribuente, nel cui giudizio non era stata accolta l’istanza di parte volta alla sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto impositivo.
Il giudice di prime cure disponeva l’annullamento della cartella, decisione riformata dal giudice d’ appello, il quale condivideva la doglianza preliminare dell’RAGIONE_SOCIALE ed accertava la nullità della procura rilasciata dal contribuente al difensore in primo grado, perché generica e non riferita all’impugnazione giudiziale, in violazione del combinato disposto degli artt.12, 18 e 21 del d.lgs. n.546/92 e 182 cod. proc. civ., ritenendo che la produzione di una procura in grado di appello non fosse idonea alla sanatoria del vizio originario.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a due motivi. L ‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato una mera comparsa di
costituzione al solo scopo di eventualmente partecipare all’udienza di discussione ex art.370 comma 1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso il contribuente – ai fini dell’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. – prospetta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 75 e 82 cod. proc. civ., 54 bis e 55 d.P.R. n.633/72, 13 del d.lgs. n.471/97, 1242 cod. civ. per aver il giudice d’appello erroneamente ritenuto che una mera insufficienza ed eccessiva genericità della procura alle liti rilasciata in primo grado non potesse essere sanata con assegnazione di un termine per la regolarizzazione della costituzione. Peraltro, una procura con le necessarie specificazioni era stata anche prodotta in appello da parte contribuente.
Il motivo è fondato, per le ragioni che seguono.
5.1. Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sentenza n. 26338 del 07/11/2017) hanno autorevolmente affermato che l ‘art. 83, comma 3, cod. proc. civ., non può essere interpretato in modo formalistico, avendo riguardo al dovere del giudice, ex art. 182 cod. proc. civ., di segnalare alle parti i vizi della procura affinché possano porvi rimedio e, più in generale, al diritto di accesso al giudice, sancito dall ‘ art. 6, par. 1, della CEDU, che può essere limitato soltanto nella misura in cui sia necessario per perseguire uno scopo legittimo. 5.2. Questa Corte ha inoltre già stabilito che la disposizione dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui il giudice, quando rileva un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per il rilascio della stessa o per la sua rinnovazione, si applica anche al giudizio d’appello e tale provvedimento può essere emesso all’udienza prevista dall’art. 350 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 13597 del 19/05/2021; conforme a Cass. Sez. L – , Sentenza n. 6041 del 13/03/2018).
5.3. Inoltre, tenuto conto del fatto che il giudice d’appello ha ritenuto inesistente la procura alle liti alla base del giudizio di primo grado, è ben nota al Collegio l’interpretazione (Cass. Sez. 3 – , Sentenza n.
28251 del 09/10/2023) dell’art. 182, comma 2, cit., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, testo applicabile al caso di specie, secondo la quale esso non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite. Infatti, in tale testo espressamente si fa riferimento ad “un vizio che determina la nullità della procura”, a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza.
Tuttavia, il Collegio osserva che la suddetta novella contenuta nella riforma Cartabia non ha inciso sulla materia tributaria che come sopra visto prevede RAGIONE_SOCIALE norme speciali in materia di invalidità e sanatoria della procura.
D ev’essere conseguentemente affermato nella presente fattispecie il principio di diritto secondo cui « il giudice tributario, ove la procura alle liti, le modalità di conferimento della quale seguono le regole generali dettate dall’art. 83 cod. proc. civ., manchi o sia invalida, prima di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, è tenuto anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia) al rispetto RAGIONE_SOCIALE speciali norme degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, avendo riguardo all’interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2000, e deve invitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità ».
In applicazione del principio la censura in disamina dev’essere accolta, perché la decisione del giudice d’appello non è conforme alla sopra esposta interpretazione.
Il secondo motivo, con cui viene prospettata la nullità della sentenza per violazione degli artti.474 e 475 cod. proc. civ., senza neppure indicazione del pertinente paradigma processuale di cui
all’art.360 primo comma cod. proc. civ., è assorbito dall’accoglimento della prima censura.
8. In conclusione, accolto il primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame in relazione ai profili evidenziati e provveda sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accolto il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per i suddetti profili e per provvedere sulle spese di lite.
Così deciso il 14.3.2024