Un consorzio di costruzioni e un notaio hanno contestato un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro sulle indennità corrisposte per un'espropriazione a un proprietario-coltivatore diretto, sostenendo l'applicazione di un'aliquota dello 0,50%. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4217/2024, ha respinto il ricorso, stabilendo che tutte le **indennità di esproprio**, comprese quelle aggiuntive per la perdita dell'attività agricola, per l'occupazione d'urgenza o per il deprezzamento dei fondi residui, hanno natura patrimoniale. Di conseguenza, devono essere assoggettate all'imposta di registro con l'aliquota del 3%, in quanto rientrano nella categoria residuale degli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
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