Una società tessile ha contestato una richiesta di pagamento della TARI, dimostrando di produrre e smaltire autonomamente i propri rifiuti da imballaggi terziari. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2937/2024, ha stabilito un principio fondamentale: per i rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, come gli imballaggi terziari, l'esenzione dalla TARI si applica solo alla quota variabile della tassa. La quota fissa, che copre i costi generali e indivisibili del servizio di gestione dei rifiuti, resta invece dovuta. La Corte ha quindi cassato la sentenza precedente che aveva concesso un'esenzione totale, rinviando la causa per il ricalcolo del tributo.
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