Una società che gestiva in autonomia lo smaltimento dei propri rifiuti speciali, costituiti da imballaggi terziari, ha contestato la richiesta di pagamento dell'intera TARI da parte del Comune. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2993/2024, ha stabilito un principio fondamentale: l'azienda ha diritto all'esenzione dalla sola quota variabile della tassa, ma è comunque tenuta a versare la TARI quota fissa. Quest'ultima, infatti, copre i costi generali e indivisibili del servizio di igiene urbana, che prescindono dalla quantità di rifiuti prodotta dal singolo utente.
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