Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18476 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18476 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/07/2024
ADDARIO NOME
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia -sezione staccata di Catania n. 5270/15/2020, depositata il 6.10.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTP di Ragusa accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti proposti da NOME, esercente l’attività di ingegnere, avverso distinti avvisi di accertamento, per IRPEF e altro, in relazione agli anni 2008 e
Oggetto:
Tributi
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 8099/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
2009, annullando integralmente l’avviso di accertamento relativo all’anno 2009 e riducendo ad € 5.312,00 il reddito non dichiarato per l’anno 2008 ;
la CTR della Sicilia -sezione staccata di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, osservando, per quanto qui interessa, che:
a seguito di accertamenti bancari eseguiti sui conti riferibili al contribuente, quest’ultimo aveva giustificato la totalità dei versamenti per l’anno 2009, mentre per l’anno 2008 erano rimasti ingiustificati versamenti in contanti per un ammontare complessivo di € 5.312,00, non potendo più l’Ufficio considerare quali maggiori compensi professionali i prelevamenti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale;
-l’Ufficio appellante si era limitato a contestare la sentenza impugnata, senza provare l’inattendibilità della documentazione fornita dal contribuente;
l ‘RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
il contribuente rimaneva intimato.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione omessa o apparente, avendo la CTR esposto in modo generico che il contribuente aveva giustificato la quasi totalità dei versamenti contestati;
il motivo è infondato;
è stato più volte affermato che ‘la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il
fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ‘ (Cass., Sez. U. 3.11.2016, n. 22232);
la motivazione della sentenza impugnata, non rientra nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, in quanto presenta una motivazione che, a prescindere dalla sua correttezza o meno, palesa l’ iter logico seguito dai giudici di appello, che hanno ritenuto di confermare la sentenza di primo grado, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto, per detta parte, il proprio obbligo motivazionale al di sopra del “minimo costituzionale” (cfr. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053).
con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente invertito l’onere della prova, limitandosi ad accogliere in maniera apodittica le argomentazioni del contribuente che non aveva fornito la prova specifica ed analitica per ogni versamento;
– il motivo è fondato;
secondo un indirizzo ormai consolidato di questa Corte, cui questo collegio intende dare seguito, qualora l’accertamento effettuato dall’Amministrazione finanziaria si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla
movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale (Cass. nn. 22179/2008, 18081/2010, 15857/2016, 4829/2015); ciò vale anche in tema di IVA, al fine di superare la presunzione di imponibilità RAGIONE_SOCIALE operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie posta a carico del contribuente dall’art. 51, secondo comma, numero 2, del DPR n.633/1972 (Cass. n. 21303/2013);
-la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dall’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, riguardante l’accertamento del reddito complessivo RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; fermo restando che, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (Cass. n. 29572 del 2018);
il contribuente può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici e il giudice di merito deve ‘individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative’ (Cass. n. 11102 del 2017);
nella specie, la CTR si è ingiustificatamente sottratta alle attività sopra descritte, avendo omesso di indicare, in maniera dettagliata, su
quali elementi forniti dal contribuente aveva fondato il proprio convincimento;
i giudici di appello si sono limitati ad affermare in maniera generica il superamento da parte del contribuente della presunzione legale posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, senza spiegarlo, con riferimento a ciascuno degli elementi probatori indicati dal contribuente e con specifico riferimento alle singole poste accertate come ricavi non dichiarati;
in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e anche per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e anche per le spese del presente procedimento.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 marzo 2024