Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17421 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17421 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16906/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
ROMA
CAPITALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 5848/2021, depositata il 20/12/2021, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
1.La contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento per l’i.m.u. relativo all’annualità 2013, adottato dall’ente impositore in conseguenza del disconoscimento dell’agevolazione per l’abitazione principale.
Il ricorso è stato accolto in primo grado, ma rigettato all’esito dell’appello del Comune. L ‘eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività è stata rigettata, essendo basata sul fatto che il gravame avverso la sentenza di primo grado depositata in data 18 giugno 2021 risulta notificato alla contribuente in data 19 gennaio 2021, laddove per l’appellante deve valere la precedente data in cui è avvenuta la sua spedizione.
Avverso la sentenza di appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 14 giugno 2024.
CONSIDERATO
1.Con unico motivo la contribuente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 22, 27, 38 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992 nonché degli artt. 115, 324 e 327 cod.proc.civ., atteso che i giudici di appello hanno affermato la tempestività dell’appello, in virtù del principio di scissione della notificazione per il notificante ed il notificato, senza compiere alcun accertamento di fatto in ordine alla data di invio della p.e.c. e alla sua non coincidenza con quella di ricezione della stessa da parte del destinatario -accertamento che non poteva essere effettuato, non avendo l’appellante, in spregio agli artt. 21, 22, 38 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992, depositato documentazione attestante l’invio della p.e.c. (deposito richiesto a pena di inammissibilità), e non avendo neppure indicato la data della notifica nella nota di iscrizione a ruolo.
In via preliminare occorre ricordare che l’applicabilità del principio di scissione anche alle notifiche telematiche è ormai un dato acquisito alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 75 del 2019, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. – l’art. 16septies del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in legge n. 221 del 2012), inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lett. b ), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in legge n. 114 del 2014), nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. La fictio iuris relativa al differimento al giorno seguente degli effetti della notifica eseguita dal mittente tra le ore 21 e le ore 24 è giustificata nei confronti del destinatario, poiché il divieto di notifica telematica dopo le ore 21, previsto dalla prima parte dell’art. 16septies , tramite il rinvio all’art. 147 cod. proc. civ, mira a tutelare il suo diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) nella quale egli sarebbe altrimenti costretto a continuare a controllare la casella di posta elettronica. Nei confronti del mittente, invece, il medesimo differimento comporta un irragionevole vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa (segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l’esercizio dell’azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare), poiché gli impedisce di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa – che, nel caso di impugnazione, scade (ai sensi dell’art. 155 cod. proc. civ.) allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno – senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta. Inoltre, la restrizione delle potenzialità
(accettazione e consegna sino alla mezzanotte) che caratterizzano e diversificano il sistema tecnologico telematico rispetto al sistema tradizionale di notificazione legato “all’apertura degli uffici” è intrinsecamente irrazionale, venendo a recidere l’affidamento che lo stesso legislatore ha ingenerato nel notificante immettendo il sistema telematico nel circuito del processo. La reductio ad legitimitatem della disposizione è possibile applicando -in superamento dell’interpretazione consolidatasi come diritto vivente – la regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematiche.
Cass. Sez. U., 20 novembre 2023, n. 32091 ha affermato che, in virtù del principio di scissione del momento perfezionativo della notifica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019, la notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione si considera tempestiva ove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd. RAC) sia stato generato entro le ore ventiquattro dell’ultimo giorno utile del termine.
3. Ferma l’operatività del principio di scissione riguardo alle notifiche telematiche, tuttavia, ai fini della verifica della sua corretta applicazione al caso di specie, è necessario acquisire il fascicolo di ufficio per potere accertare la data del messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd. RAC invio) e la sua eventuale anteriorità rispetto alla data di ricezione della p.e.c. da parte della parte appellata. Deve, difatti, ribadirsi che quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotta una violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’ error in procedendo , mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la
Corte di cassazione è giudice anche del fatto (Cass., Sez. 2, 13 agosto 2018, n. 20716). Né l’affermazione o esclusione del dedotto errore può avvenire sulla base delle sole allegazioni o produzioni della ricorrente.
In conclusione, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo di ufficio.
P.Q.M.
La Corte:
rinvia la causa al nuovo ruolo mandando alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo di ufficio.
Così deciso in Roma, il 14/06/2024.