Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18387 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18387 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 05/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30395/18 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , nonché RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliate in Roma, INDIRIZZO
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura
Oggetto:
tributi
–
cartelle
–
notificazione a mezzo
PEC – file PDF
speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 2339/07/18 depositata in data 13 marzo 2018
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 26 giugno 2024.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato sette cartelle di pagamento aventi ad oggetto tributi dei periodi di imposta 3006, 2009, 2010-2011, nonché due comunicazioni di iscrizione ipotecaria. La società contribuente, per quanto qui ancora rileva, ha contestato l’inesistenza della notificazione delle cartelle sottese alla comunicazione di iscrizione ipotecaria, sei delle quali avvenute a mezzo EMAIL, per mancanza di attestazione di conformità della copia informatica all’originale e per mancanza di firma digitale, nonché per decadenza dall’azione di riscossione.
La CTP di Napoli ha accolto il ricorso.
La CTR della Campania, con sentenza qui impugnata, ha parzialmente rigettato gli appelli riuniti dell’Ufficio e dell’Agente della riscossione. Ha ritenuto il giudice di appello, per quanto di interesse, la nullità della notificazione delle cartelle avvenuta a mezzo EMAIL, in quanto il file contenuto nella notificazione ha estensione .pdf anziché estensione .p7m, costituente copia digitale di originale senza attestazione di conformità, il che impedisce di rilevarne sia la conformità all’originale, sia « la p aternità dell’atto », perché non riscontrabile l’identificazione del suo autore. Inoltre, la sentenza
impugnata ha ritenuto maturato il termine di decadenza dalla riscossione.
Propongono ricorso per cassazione congiuntamente l’Agente della Riscossione e l’ente impositore, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 24 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di esaminare un motivo di appello relativo al fatto che la società contribuente, all ‘esito delle produzioni documentali dell’Agente della Riscossione relativ e alle notifiche effettuate alla contribuente, non avesse proposto motivi aggiunti. Su tale questione non si sarebbe pronunciato il giudice di primo grado e la questione sarebbe stata riproposta in appello.
Il primo motivo è inammissibile, posto che la sentenza impugnata non si confronta con tale questione, avendo definito la causa nel merito.
Né può prospettarsi nel caso di specie un rigetto implicito -previa riqualificazione del motivo di ricorso quale violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. -in quanto sul punto si è verificato un giudicato interno in primo grado. Difatti, come rileva lo stesso ricorrente, il giudice di primo grado su tale questione non si è pronunciato (pag. 13 ricorso), così rigettando implicitamente ogni questione al riguardo. Né risulta che l’Agente della Riscossione e l’Ente impositore abbiano espressamente censurato tale omessa pronuncia, come risulta dalla trascrizione dei rispettivi atti di appello (pagg. 13 -15 ricorso).
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 nella formulazione pro tempore , degli
artt. 4 e 6 d.P.R. 28 aprile 2005, n. 68, nonché dell’art. 48 d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), nella parte in cui ha ritenuto che la notificazione a mezzo PEC delle cartelle fosse nulla per mancanza del formato ‘ .p7m ‘ in relazione alle cartelle di pagamento notificate in allegato alla PEC. Parte ricorrente osserva che la cartella di pagamento non sia soggetta a sottoscrizione e che la produzione delle relate di accettazione e di consegna dia certezza della provenienza delle cartelle notificate a mezzo PEC dal l’Agente della riscossione . Osserva, inoltre, come con la notificazione a mezzo EMAIL non vi sia una copia conforme da consegnare al destinatario, che necessiti dell’attestazione di conformità all’originale. Osserva, infine, come il file ‘.pdf’ assicura la stessa garanzia di immodificabilità del file ‘pdf’.
5. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione de ll’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 , nella parte in cui ha ritenuto l’intervenuta decadenza della pretesa fiscale per le cartelle di pagamento in oggetto. Osserva parte ricorrente che tale statuizione discende dalla precedente affermazione di invalidità della notifica delle cartelle quale atto interruttivo della prescrizione, rilevando parte ricorrente come ciascuna delle cartelle è stata notificata entro il quarto anno delle rispettive dichiarazioni, essendo state notificate entro il 2015 avuto riguardo a dichiarazioni presentate negli anni 2011 e 2012.
6. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del terzo motivo . Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di notifica a mezzo EMAIL, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30948; Cass., Sez. VI, 27 novembre 2020, n. 27181). Ciò in quanto la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario
competente, posto che l’esistenza dell’atto non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo; tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con decreto miniteriale, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass., Sez. V, 4 dicembre 2019, n. 31605; Cass., Sez. V, 29 agosto 2018, n. 21290; Cass., Sez. V, 30 dicembre 2015, n. 26053; Cass., Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 25773; Cass., Sez. V, 27 luglio 2012, n. 13461).
7. In secondo luogo, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, a norma dell’art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all’art. 34 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 44/2011, in conformità agli standard previsti dal Regolamento (UE) n. 910/2014 e alla relativa decisione di esecuzione (UE) della Commissione n. 1506/2015, le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf” (Cass., Sez. V, 19 dicembre 2023, n. 35541; Cass., Sez. V, 12 gennaio 2023, n. 801; Cass., Sez. VI, 15 giugno 2022, n. 19216; Cass., Sez. VI, 13 aprile 2022, n. 12016; Cass. Sez. U., 27 aprile 2018, n. 10266). La sentenza non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.
8. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al secondo motivo, con assorbimento del terzo, cassandosi la sentenza impugnata per nuovo esame, nonché per regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo, dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 26 giugno 2024