Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21565 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21565 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
Oggetto: intimazione pa- gamento – iscrizione ipo- tecaria – cartelle di paga- mento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25018/2017 R.G. proposto da COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (PEC: EMAIL ) presso il cui studio in INDIRIZZO INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE), in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza della Corte Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di RAGIONE_SOCIALE, n. 1421/25/17, depositata il 30.03.17 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di RAGIONE_SOCIALE, veniva rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE n. 676/15/2014. I ricorsi introduttivi, riuniti, venivano proposti dal contribuente avverso le seguenti intimazioni di pagamento notificategli il 5.4.2013:
1) n. 022 2013 9001560162 dell’importo di euro 67.963,38 scaturente dal mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE somme di cui alla cartella esattoriale n. 022 2006 004422170 000, notificata in data 07.12.2006, in esito alla liquidazione formale – ex art. 36- bis del d.P.R. n. 600/73 – RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali MoRAGIONE_SOCIALE Unico presentate con riguardo agli anni d’imposta 2000 e 2001;
2) n. 022 2013 9001559960 dell’importo di euro 8.305,19 scaturente dalla cartella di pagamento n. 022 2006 0016300492 000, notificata in data 11.02.2007, in esito alla liquidazione formale – ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/73 – della dichiarazione fiscale MoRAGIONE_SOCIALE Unico presentata con riguardo all’anno d’imposta 2002;
3) n. 022 2013 9001557940 dell’importo di euro 10.190,83 scaturente dalla cartella di pagamento n. 022 2006 60000655367 000, notificata in data 20.10.2006, in esito alla liquidazione formale – ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73 – di somme soggette a tassazione
separata relative all’anno d’imposta 2001;
4) n. 022 2013 9001558041 dell’importo di euro 5.666,99 scaturente dalla cartella di pagamento n. 022 2005 0022373619 000, notificata in data 28.10.2005, in esito alla liquidazione formale – ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/73 – della dichiarazione fiscale MoRAGIONE_SOCIALE Unico presentata dall’appellante con riguardo all’anno d’imposta 1997;
5) n. 022 2013 9001558344 dell’importo di euro 1.732,60 scaturente dalla cartella di pagamento n. 022 2003 0046972961 000, notificata in data 23.01.2004, in esito alla liquidazione formale – ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73 – della dichiarazione fiscale MoRAGIONE_SOCIALE Unico presentata con riguardo all’anno d’imposta 1999;
6) n. 022 2013 9001558243 dell’importo di euro 550,28 scaturente dalla cartella di pagamento n. 022 2003 1004115621 000, notificata in data 5.11.2004 e relativa alla riscossione di entrate di natura extratributaria.
Il contribuente riferiva di non aver ricevuto la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle da cui scaturivano gli avvisi, prospettazione rigettata in primo grado e confermata dal giudice d’appello . Alla luce della sentenza n. 366/2007 della Corte Costituzionale, veniva ritenuta illegittima la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, avvenuta mediante deposito ed affissione presso la Casa Comunale allorquando il contribuente risultava formalmente residente in Romania. Nondimeno, il giudice osservava che in materia tributaria la notificazione non era un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, bensì una conditone integrativa d’efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determinava in via automatica l’inesistenza dell’atto, allorquando ne risultasse inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria. Riteneva così che il vizio di nullità fosse irrilevante ove l’atto avesse raggiunto lo scopo come nel caso di specie. Il giudice al proposito accertava che il contribuente aveva presentato
una prima istanza di rateizzazione al RAGIONE_SOCIALE il 6.5.2008 nella quale non solo era riportato il numero di ciascuna RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, ma erano anche espressamente allegate, a riprova della piena conoscenza della pretesa impositiva. Poiché le cartelle di pagamento non erano state impugnate nel termine di cui all’art. 21 d.lgs. 546/1992 decorrente dal momento della piena conoscenza, il giudice concludeva che le stesse erano divenute definitive e non potevano essere oggetto di contestazione nel presente processo.
Quanto alla motivazione RAGIONE_SOCIALE intimazioni, emesse in conseguenza RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento divenute definitive per mancata impugnazione, la CTR dichiarava che la motivazione risultava soddisfatta con la mera indicazione degli estremi RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento che rappresentavano dei prodromi all’emissione RAGIONE_SOCIALE intimazioni e il cui contenuto era noto in quanto le cartelle erano già in possesso della parte.
Ha proposto ricorso principale per Cassazione il contribuente per quattro motivi, illustrato con memoria, cui replicano con un unico atto difensivo l’RAGIONE_SOCIALE e l’agente della riscossione, proponendo controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo.
Considerato che:
Con il primo motivo il ricorrente principale NOME COGNOME, in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.25 e 50 del d.P.R. 602/73, 140, 142 e 156 cod. proc. civ., da parte della sentenza impugnata che, dopo aver correttamente dichiarato inesistente la notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento prodromiche agli avvisi di intimazione oggetto del contendere, ha errato a ritenere applicabile alla fattispecie l’istituto del raggiungimento degli effetti. In calce al motivo si legge inoltre: «conseguentemente si chiede altresì la declaratoria di nullità e/o illegittimità dell’ipoteca legale anche in considerazione del fatto che, in seguito allo sgravio, la pretesa erariale è stata fortemente ridotta.
Se non si procedesse all’annullamento dell’atto esecutivo, il contribuente si troverebbe obbligato a versare somme non dovute per cancellare l’ipoteca che ne consegue.».
Con il secondo motivo del ricorso principale, in rapporto all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.1988 cod. civ. e 329 cod. proc. civ. per essere erroneo il ragionamento giuridico del giudice di appello secondo il quale le istanze di rateizzazione presentate da NOME COGNOME, avrebbero sortito un effetto pari alla notifica degli atti amministrativi. In calce anche al secondo motivo il contribuente riporta il medesimo testo già sopra riprodotto in dipendenza del primo.
I due motivi, di trattazione congiunta, sono affetti da concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza.
3.1. Lo stesso ricorrente principale a pag.3 afferma che «Il Sig. NOME COGNOME propose sei distinti ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avverso le summenzionate sei intimazioni di pagamento, tutte apparentemente notificate in data 05/04/2013 da parte di RAGIONE_SOCIALE». Dunque, il presente processo non ha ad oggetto l’iscrizione ipotecaria, come confermato anche dalla sentenza impugnata di identico tenore e come del resto implicitamente si desume anche dalla prospettazione del contribuente il quale afferma, sempre a pag.3, che in ciascun ricorso introduttivo, poi riunito dal giudice di prime cure «il Sig. NOME COGNOME rappresentò altresì la pendenza di un ulteriore ricorso, promosso dal medesimo, a seguito di un’iscrizione ipotecaria eseguita da RAGIONE_SOCIALE, anch’essa non preceduta da alcun avviso.». Si colloca dunque al di fuori del perimetro della domanda del processo ogni richiesta di statuizione relativa all’iscrizione ipotecaria.
3.2. Tanto premesso, va data continuità alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale la nullit à RAGIONE_SOCIALE notificazioni è disciplinata dall’art. 160 cod. proc. civ. tramite rinvio al regime generale della nullit à di cui agli artt. 156 e 157 cod. proc. civ., per cui è necessario
delimitare la categoria dell’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione ai soli casi in cui l’atto sia privo dei requisiti minimi previsti dalla legge per la sussistenza della fattispecie (Cass. Sez. Unite 20 luglio 2016 n.14917). I requisiti indispensabili per l’esistenza della notificazione consistono nell’ attivit à̀ di trasmissione dell’atto svolta da un soggetto qualificato a compierla e nella fase di consegna in senso lato. Soltanto la notificazione priva di uno di tali elementi pu ò̀ considerarsi inesistente e improduttiva di effetti senza possibilit à̀ di sanatoria.
In particolare, la fattispecie legale minima della notificazione del ricorso per cassazione non comprende il requisito dell’astratto collegamento del luogo della notificazione con il destinatario. La notificazione effettuata in luogo diverso da quello previsto dalla legge, ancorch é́ privo di astratto collegamento con il destinatario, è dunque affetta da nullit à̀ e non da inesistenza come ritiene erroneamente il ricorrente e, sul punto, va corretta la motivazione della sentenza impugnata ex art.384 u.c. cod. proc. civ., con la sostituzione della parola ‘nulla’ a ‘inesistente’ , profilo che non determina immutazione del dispositivo.
3.3. Inoltre, con riferimento alla cartella di pagamento, più volte è stato affermato (Cass. Sez. 5, n. 27561 del 30/10/2018; conforme Cass. Sez. 6 – 5, n. 6417 del 05/03/2019) che la sua natura sostanziale e non processuale non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Sicché, il rinvio disposto dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973, in tema di notifica della cartella di pagamento, all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di notificazione dell’avviso di accertamento, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo, di cui all’art. 156 cod. proc. civ.. Dal momento che il giudice ha accertato che il contribuente ha presentato una
prima istanza di rateazione all’agente della riscossione il 6.05.2008 nella quale non solo è riportato il numero di ciascuna RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, ma ha anche espressamente indicato che allega copia RAGIONE_SOCIALE cartelle stesse, non vi è dubbio in merito al raggiungimento degli effetti.
Con il terzo motivo di ricorso principale, ex art.360 primo comma nn.3, 4 e 5 cod. proc. civ., si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116, comma 2, cod. proc. civ., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In buona sostanza, il contribuente ritiene che l’impugnata sentenza non abbia adottato alcuna pronuncia da parte della Commissione Tributaria Provinciale sul merito della dedotta mancata applicazione dell’art. 116, 2° comma cod. proc. civ., secondo il quale il Giudice può qualificare un tale comportamento come ammissione dei fatti dedotti dal ricorrente, come unica fonte di prova e di convincimento.
La censura non può trovare ingresso.
5.1. In primo luogo, il mezzo di impugnazione è inammissibile quanto alla sua tecnica di formulazione onnicomprensiva che, in una congerie di profili di censura eterogenei, ben tre, prospetta una commistione di violazione di legge, nullità della sentenza e del procedimento oltre che vizio motivazionale tra loro logicamente incompatibili. È costante l’insegnamento giurisprudenziale (cfr. ad es. Cass. 22 settembre 2014 n. 19959) secondo il quale il giudizio di Cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di
profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna RAGIONE_SOCIALE fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito.
5.2. In secondo luogo, lo stesso ricorso riporta che il giudice di prime cure ha sancito che «non rilevano, secondo il Collegio, le doglianze di parte ricorrente circa il presunto inadempimento dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla ordinanza n° 69/15/13 circa la produzione di documentazione a supporto della pretesa erariale. L’esame della documentazione in atti (chiaramente di emissione interna all’AF) porta a considerare sufficienti le motivazioni RAGIONE_SOCIALE pretese».
Correttamente il giudice d’appello non ha accolto la doglianza del contribuente a riguardo e al proposito va rammentato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disamina della fondatezza RAGIONE_SOCIALE riprese: la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame complessivo, in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza ed ad un tempo trae vigore dall’altro in vicendevole completamento (Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a fornire la prova contraria.
Infine, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osserva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecie il fatto storico è indubbiamente stato considerato e
sulla base degli atti il giudice ha accertato l’avvenuta piena conoscenza da parte del contribuente RAGIONE_SOCIALE cartelle che hanno originato le intimazioni di pagamento impugnate.
Con il quarto motivo del ricorso principale, ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.3 della legge n.241/1990 e 7, comma 1, della legge n.212/2000. Il contribuente ribadisce che le intimazioni di pagamento impugnate sono a suo avviso prive di valida motivazione, tanto in ordine alla pretesa tributaria, quanto circa la quantificazione di interessi e spese, con conseguente loro nullità.
Il motivo è inammissibile in quanto contiene la mera riproposizione della prospettazione di parte già vagliata dal giudice d’appello e da questi disattesa («con il quarto motivo, questa difesa ribadisce come gli atti qui impugnati siano privi di valida motivazione (…) », p.16 ricorso).
Va ribadito che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332).
Nella decisione impugnata è logica l’argomentazione seguita dal giudice, secondo la quale la motivazione RAGIONE_SOCIALE intimazioni, emesse in conseguenza RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento divenute definitive per mancata impugnazione, è esaustiva dal momento che riporta l’indicazione degli estremi RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento che rappresentano dei prodromi all’emissione RAGIONE_SOCIALE intimazioni ed il cui contenuto è noto alla parte in quanto le cartelle sono già in suo possesso.
8. Per tutte le ragioni svolte il ricorso principale va conclusivamente rigettato e resta assorbito il ricorso incidentale condizionato. Le spese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso principale di NOME COGNOME, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’agente della riscossione e condanna il ricorrente principale alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrenti in solido, liquidate in euro 5.800,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso il 26.6.2024