Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17196 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17196 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
Oggetto: Detrazione Iva – Nota di credito ex art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 – Incidenza – Condizioni
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 29648/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, pec , con domicilio eletto presso l’AVV_NOTAIO in INDIRIZZO, giusta procura speciale a margine del controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE n. 1936/35/16, depositata il 18 maggio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva avviso di accertamento nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per infedele dichiarazione Iva per l’anno
2007 in quanto – in relazione a contratto di appalto stipulato in data 1° dicembre 2004 per la realizzazione di un complesso alberghiero in Sciacca con la società RAGIONE_SOCIALE che aveva emesso la fattura n. 136 /2004 per un importo di € 1. 670.000,00, con Iva pari ad € 334.000,00 – aveva indicato nella dichiarazione per l’anno d’imposta 2007 un’Iva detraibile senza apportare le variazioni in diminuzione conseguenti alla nota di credito emessa dalla RAGIONE_SOCIALE in data 31 dicembre 2007 (e pervenuta in data 5 gennaio 2008), a seguito del concordato scioglimento consensuale del rapporto contrattuale per l’impossibilità di portare a compimento l’opera nei tempi stabiliti per fruire di un finanziamento pubblico.
Con detto avviso, pertanto, determinava un credito d’imposta di € 380.265 ,00 a fronte del credito dichiarato di € 715.265,00, irrogando le conseguenti sanzioni.
L’impugnazione della società contribuente era rigettata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento.
La sentenza era riformata dalla CTR in epigrafe, secondo la quale la suddetta nota di credito era stata emessa tardivamente, sicché la RAGIONE_SOCIALE, pur avendola regolarmente registrata con riferimento al 2008, non era tenuta a contabilizzarla , da cui l’infondatezza della ripresa.
Avverso detta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, con due motivi, cui resiste, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 lamentando:
-l’err onea asserita natura indebita della nota di credito trattandosi di operazione che non era stata effettivamente realizzata;
il limite temporale di un anno è inapplicabile quando il mancato pagamento è conseguente a fatti riconducibili alla non effettuazione della prestazione, ritenendo ‘ pacifico in causa il venir meno RAGIONE_SOCIALE pattuizioni contrattuali … non può dirsi conseguente ad un sopravvenuto accordo tra le parti, derivando piuttosto da un’impossibilità sopravvenuta di eseguire il contratto a causa di un fattore esterno (ovvero il mancato rilascio RAGIONE_SOCIALE necessarie autorizzazioni amministrative per la realizzazione del complesso alberghiero) ‘.
Il motivo è inammissibile.
2.1. In primo luogo, non si rapporta alla statuizione del giudice di merito che non ha affatto affermato che l’operazione fosse o non fosse stata effettivamente realizzata ma si è limitato ad applicare -in ragione dell’evento sopravvenuto dell’impossibili tà di realizzazione della stessa -la disciplina di cui all’art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972.
Va peraltro escluso -trattandosi di profilo estraneo e non dedotto neppure dall’RAGIONE_SOCIALE -che l’operazione fosse oggettivamente inesistente o fraudolenta.
2.2. In secondo luogo, la doglianza si pone in frontale contrasto con l’accertamento operato dalla CTR, per cui la risoluzione del rapporto contrattuale derivava da un sopravvenuto accordo tra le parti, sicché la nota di credito era idonea ad esplicare i suoi effetti , ai sensi dell’art. 26, terzo comma, d.P.R., n. 633 del 1972, purché emessa ‘ entro un anno dalla data di effettuazione dell’operazione imponibile ‘, mentre, nella specie, ‘ la nota di credito … è stata emessa indebitamente, essendo trascorsi tre anni dall’effettuazione dell’operazione imponibile (30.12.2004) ‘.
Va ricordato, sul punto, che secondo la disciplina di cui all’art. 26 cit. le note di variazione in diminuzione sono emesse facoltativamente
dal cedente o dal prestatore di servizi entro termini differenziati a seconda della causa che ne giustifica l’emissione .
La norma, nel testo applicabile ratione temporis , prevede il diritto all’emissione della nota di variazione in diminuzione, senza limiti temporali, nei casi indicati dal secondo comma, ossia in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.
Invece, il terzo comma esclude l’efficacia e validità di tale variazione, e dichiara inapplicabile la disposizione di cui al secondo comma, qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di un sopravvenuto accordo fra le parti.
Orbene, per tale profilo la doglianza è anche carente per specificità e localizzazione, neppure avendo precisato se e quando tale questione sia stata dedotta, né avendo indicato e riprodotto gli atti da cui risulterebbe ‘pacific o in causa’ che l’impossibilità della prestazione non era riconducibile all’accordo inter partes .
Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 654 c.p.p. e 116 c.p.c. per aver la CTR ritenuto di efficacia vincolante la sentenza penale di assoluzione con formula piena dell’amministratore della RAGIONE_SOCIALE
3.1. Il motivo è inammissibile.
Il suddetto passaggio motivazionale, infatti, costituisce una mera argomentazione e non un capo autonomo della sentenza impugnata.
In ogni caso, la CTR non ha in alcun modo attribuito efficacia vincolante alla statuizione penale, che ha valutato solo in via ulteriore,
ad integrazione e rafforzamento RAGIONE_SOCIALE autonome conclusioni raggiunte aliunde dall’esame degli atti e in forza della disciplina applicabile.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate per soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali a favore della controricorrente, che l iquida in € 10.8 00,00, oltre € 200,00 per esborsi, Iva, CPA e accessori di legge.
Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2024