Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10027 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10027 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/04/2024
Oggetto:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. NUMERO_DOCUMENTO proposto da CONTARTESE PASQUALE rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO con domicilio eletto in Roma presso quest’ultimo difensore in INDIRIZZO (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 7666/02/20 depositata in data 24/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
–COGNOME NOME proponeva ricorso contro l’avviso di accertamento notificatogli per l’anno 2004 a seguito di accesso presso il medesimo da parte di personale dell’RAGIONE_SOCIALE:
-la CTP accoglieva parzialmente il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Amministrazione Finanziaria;
-la CTR accoglieva l’impugnazione dell’Ufficio , ritenendo legittimo e fondato l’accertamento stante la sussistenza di numerose irregolarità contabili, operando presuntivamente la ricostruzione del reddito e ponendo a base della sua determinazione le molteplici prestazioni professionali notarili indicate in repertorio e confrontandole con le fatture emesse;
-ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a due motivi; l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
Considerato che:
-il primo motivo di ricorso si duole dapprima della illogica motivazione espressa dalla CTR per avere il giudice dell’appello espresso un percorso argomentativo munito di lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione;
-sotto tale profilo, il motivo è inammissibile;
-esso si risolve, in realtà, in una censura puramente motivazionale, proposta nei confronti di sentenza la cui motivazione si colloca al di sopra del c.d. ‘minimo costituzionale’ (Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis , Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009 ma anche Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; in ultima Cass. ord. 17348/2022);
-il secondo motivo si duole della illegittimità dell’avviso di accertamento contestato per violazione degli artt. 7 della L. n. 212
del 2000, 3 della L. 241 del 1990, 42 c. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973, 39, 421 del medesimo d.P.R. per avere la CTR mancato di annullare l’atto impugnato in quanto privo degli allegati espressamente richiamati nel suddetto atto a supporto del recupero a tassazione dei maggiori compensi professionali; esso inoltre censura anche (nel primo periodo del motivo, a pag. 4 del ricorso per cassazione) la mancata declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello erariale in quanto tardivamente proposto;
-quanto alla censura riferita alla tempestività dell’appello in parola, che va preliminarmente scrutinata, osserva il Collegio che dall’esame del fascicolo di merito si evince come l’atto d’impugnazione dell’Ufficio sia stato in realtà ricevuto il 10 ottobre 2016 (non spedito in tale data, come si suggerisce in ricorso), previa spedizione perfezionatasi presso l’Ufficio postale in data 7 ottobre 2016; tale data di spedizione si evince con chiarezza nella copia della ricevuta in atti;
-ne deriva che l’appello è tempestivo in quanto la sentenza gravata dall’impugnazione in argomento risulta depositata l’8 marzo 2016;
-quanto all’ ulteriore censura contenuta nel motivo, il motivo risulta inammissibile;
-la critica in esame è, in concreto, rivolta direttamente contro l’avviso di accertamento e quindi in concreto risulta del tutto priva di collegamento con la ratio decidendi della sentenza impugnata che in quanto non attinta dal motivo rimane indenne;
-come è noto, (per tutte vedasi la pronuncia Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017) in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata, il che qui non è avvenuto;
-per tali ragioni, il ricorso è quindi rigettato;
-le spese seguono la soccombenza;
-sussistono i presupposti processuali per il c.d. ‘raddoppio’ del contributo unificato;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.600,00 oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024.