Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9966 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9966 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/04/2024
Oggetto:
motivazione
apparente della sentenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 13996/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME NOME (gli ultimi tre anche quali eredi di COGNOME NOME) rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME (PEC: EMAIL), NOME COGNOME (PEC: EMAIL) e NOME COGNOME (PEC: EMAIL)
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto sez. staccata di Mestre n. 1821/25/15 depositata in data 02/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/02/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e i soci della stessa impugnavano gli avvisi di accertamento notificati sia alla società sia ai partecipanti, con i quali l’Ufficio rettificava -per il periodo d’imposta 2007 – i redditi, richiedendo maggiore IRES, IRAP e IVA e rideterminando l’IRPEF dei contribuenti persone fisiche a seguito di indagini finanziari;
-la CTP accoglieva i ricorsi;
-appellava l’Ufficio;
-con la pronuncia gravata la CTR ha confermato la statuizione di primo grado;
-ricorre a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a due motivi; i contribuenti resistono con unico controricorso e presentano ricorso incidentale articolato in un solo motivo; gli stessi hanno depositato memoria illustrativa;
Considerato che:
-il primo motivo dell’impugnazione principale si duole della violazione dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere il giudice dell’appello motivato la propria decisione in modo apparente;
-il motivo è fondato;
-come è noto, per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del d. Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal
modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata partium ;
-la sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. Un., n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017 conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019; cass. n. 29124/2021). Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi
tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021);
-nel presente caso, dopo avere per più pagine meramente riportato le difese RAGIONE_SOCIALE parti, la CTR si limita -in nove righe -da un lato a dichiarare la sentenza della CTP priva di contraddittorietà e sufficiente quanto a motivazione, con ciò non dimostrando di avere fatto proprie, dopo una analisi critica, quelle conclusioni; dall’altro a enunciare, in modo del tutto assertivo, senza minimamente ricostruire l’iter procedimentale di rilascio RAGIONE_SOCIALE delega (quindi senza alcun riferimento all’epoca del rilascio, né al contenuto della stessa in relazione al contenuto degli atti impugnati) le ragioni per le quali ha ritenuto invalida le delega alla sottoscrizione dell’atto impugnati;
-pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso principale, la sentenza va cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame del merito della controversia;
-il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto non correttamente sottoscritto l’atto impugnato da parte del funzionario delegato: all’esito della decisione che precede, tale motivo di ricorso principale è assorbito;
-alla luce della decisione che precede, non può essere accolto il ricorso incidentale, che la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite operata dalla CTR, la quale viene travolta dalla disposta cassazione della sentenza impugnata; il giudice del rinvio dovrà infatti regolare ex novo le spese processuali di ogni fase e grado.
p.q.m.
accoglie il primo motivo di ricorso principale; dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso principale; rigetta l’incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, sez. staccata di Mestre, in diversa composizione, anche per le spese; a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024.