Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9079 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9079 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 14459/2016 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in INDIRIZZO, INDIRIZZO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5225/13/2015, depositata il 2.12.2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Oggetto:
Tributi
RILEVATO CHE
La CTP di Bergamo rigettava il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso l ‘avviso di accertamento per imposte dirette , relativo all’anno 2007, con il quale era stato rideterminato il suo reddito imponibile, essendogli stato imputato il reddito da partecipazione nelle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, dopo avere illustrato la vicenda processuale, rigettava l’appello proposto dal contribuente, rilevando che:
-nel caso in esame era applicabile la disciplina di cui all’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicchè il raddoppio del termine per l’accertamento era legittimo ;
-dal compendio indiziario raccolto (costituito da documenti e dichiarazioni di terzi) si evinceva che COGNOME era amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, unitamente al COGNOME e al COGNOME, e che le due società non perseguivano fini mutualistici, ma erano gestite per realizzare utili in favore dei predetti soci;
gli amministratori formali erano privi di potere decisionale e ignari dell’attività degli amministratori di fatto;
-l’ingerenza del COGNOME nella gestione RAGIONE_SOCIALE cooperative era incompatibile con il lavoro di mero dipendente;
poiché le società cooperative erano, quindi, RAGIONE_SOCIALE società di fatto, correttamente era stato imputato al predetto contribuente, pro quota , il reddito da partecipazione, non avendo egli offerto elementi idonei a contrastare il consistente quadro probatorio posto alla base dell’accertamento;
COGNOME NOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
l ‘RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso;
il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha depositato le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione a ll’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non avendo la CTR motivato sulla tardiva notificazione dell’avviso di accertamento;
con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per non avere la CTR rilevato che non poteva applicarsi il raddoppio del termine previsto per l’accertamento, essendo già scaduto quello originario al momento della notificazione dell’atto impositivo, e che il COGNOME non aveva l’obbligo di presentare la dichiarazione per l’anno 2007, avendo percepito solo redditi da lavoro dipendente;
con il terzo motivo, deduce la nullità della sentenza per omessa e insufficiente motivazione in ordine all’applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e carenza del presupposto impositivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non avendo la CTR verificato se al COGNOME poteva essere imputata una parte del maggiore reddito accertato nei confronti RAGIONE_SOCIALE cooperative RAGIONE_SOCIALE;
con il quarto motivo, denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e per carenza del
presupposto impositivo, per non avere la CTR verificato se al COGNOME potesse essere imputata, ai sensi dell’art. 5 TUIR , una quota del maggiore reddito accertato nei confronti RAGIONE_SOCIALE società, visto che l’Ufficio non aveva dimostrato l’effettiva percezione della stessa da parte del predetto contribuente e il suo ruolo nella gestione RAGIONE_SOCIALE due società;
-in via preliminare, occorre valutare il profilo, pregiudiziale e suscettibile di rilievo d’ufficio, oltre che di carattere assorbente , dell’integrità del contraddittorio ;
la controversia, infatti, involge la configurabilità, o meno, di una società di fatto tra l’odierno ricorrente e gli altri soci, sicché i due gradi del giudizio di merito avrebbero dovuto svolgersi con la partecipazione necessaria di tutti i soci, invece assenti;
costituisce, infatti, principio consolidato di questa Corte quello per cui « nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti » ( ex multis Cass. n. 23261 del 27/09/2018; Cass. n. 24025 del 03/10/2018; Cass. n. 14387 del 25/06/2014);
ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento,
anche di ufficio (Cass. 28/02/2018, n. 4580; Cass. 22/01/2018, n. 1472);
il litisconsorzio necessario sussiste anche quando, come nel caso in esame, la controversia verte (anche) sulla configurabilità o meno di una società di fatto, venendo in rilievo non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma anche in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. 25/06/2014, n. 14387);
ne deriva, attesa la celebrazione dei giudizi di merito senza la partecipazione degli altri soci di fatto (e, quindi, della società), tutti litisconsorti necessari, la nullità assoluta dell’intero giudizio, posto che il rapporto processuale si è sviluppato, sin dall’inizio, in violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992;
in conclusione, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito, con cassazione dell’impugnata sentenza e di quella di primo grado; la causa va rinviata, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo, in diversa composizione, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992 nei confronti dei litisconsorti pretermessi, procedere a nuovo esame dell’originario ricorso e provvedere anche alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dei giudizi di merito per omessa integrazione del contraddittorio, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo in diversa composizione.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 4 ottobre 2023