Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9983 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9983 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 12/04/2024
Oggetto: Tributi – Diniego di autotutela -Impugnazione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13072/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in cale al controricorso;
-controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-resistente –
RAGIONE_SOCIALE – Direzione RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore ;
-intimata – avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE tributaria RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE n. 1541/02/17, depositata il 2 novembre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1541/02/17 del 02/11/2017 la RAGIONE_SOCIALE tributaria RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 101/01/15 della RAGIONE_SOCIALE tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso il diniego di autotutela e il diniego di rimborso di somme indebitamente versate.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, il contribuente aveva presentato istanza di autotutela nei confronti dei crediti recati da alcune cartelle di pagamento, concernenti IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 1991 -1994, evidenziando l’intervenuta prescrizione dei crediti, ed aveva, altresì, chiesto il rimborso di quanto indebitamente corrisposto a seguito della concessa rateizzazione del debito.
1.2. Poiché l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) negava il provvedimento di sgravio e il chiesto rimborso, NOME COGNOME impugnava detto provvedimento di diniego nei confronti sia della stessa RAGIONE_SOCIALE che dell’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE).
1.3. La CTR accoglieva l’appello del contribuente evidenziando che: a) sia AE che RAGIONE_SOCIALE erano legittimati alla partecipazione al presente giudizio; b) il provvedimento di diniego di autotutela era impugnabile, sussistendo l’interesse dell’Amministrazione finanziaria «a non svolgere attività esecutive su debiti prescritti, attività che sarebbero
inutili e innescherebbero solo contenziosi avanti al giudice ordinario in caso di esecuzione coattiva»; c) non erano stati documentati dagli appellati atti idonei a ritenere la interruzione della prescrizione, i cui termini non erano stati nemmeno prorogati a seguito della l. 27 dicembre 2002, n. 289; d) vi era stato un comportamento di AE e di RAGIONE_SOCIALE ostativo della effettuazione dei pagamenti riguardanti i debiti non prescritti; e) l’istanza di rimborso era stata legittimamente presentata.
Avverso la sentenza della CTR RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
NOME COGNOME resisteva in giudizio con controricorso, mentre RAGIONE_SOCIALE si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso una motivazione intrinsecamente contraddittoria, non avendo escluso la carenza di legittimazione di RAGIONE_SOCIALE pur riconoscendo che l’annullamento dei ruoli costituisce un atto proprio di AE e che la relativa richiesta non potrebbe che essere rivolta a quest’ultima .
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto la carenza di legittimazione processuale in capo ad RAGIONE_SOCIALE.
I due motivi, che possono essere unitariamente esaminati, sono complessivamente fondati per le ragioni che seguono.
2.1. La CTR ha affermato che il provvedimento di annullamento dei ruoli prescritti è stato richiesto, con istanza in autotutela, ad NOME, che è anche l’unico soggetto legittimato ad emetterlo.
2.2. Tale statuizione, che non risulta essere stata impugnata, implica che AE -quale ente titolare della pretesa -sia l’unico soggetto legittimato a resistere a fronte dell’impugnazione del diniego di autotutela, nonché del diniego di rimborso RAGIONE_SOCIALE somme indebitamente corrisposte.
2.3. Ne consegue la carenza di legittimazione di RAGIONE_SOCIALE, non essendo stata rivolta alcuna contestazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, la cui regolare notificazione è stata riconosciuta anche dal contribuente.
Con il terzo e il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto l’ammissibilità dell’impugnazione proposta, rispettivamente, nei confronti del diniego di autotutela e del diniego di rimborso.
3.1. Con il quinto motivo di ricorso si contesta la violazione degli artt. 2937 e 2940 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR escluso che la richiesta di rateizzazione interrompa i termini di prescrizione e che il pagamento dei crediti prescritti sia irripetibile.
3.2. Con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 2935 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto la sospensione dei termini di prescrizione per come disposta dalla l. n. 289 del 2002.
3.3. Con il settimo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la mancata decorrenza dei termini di prescrizione decennale dei tributi recati dalle cartelle di pagamento per cui è causa.
I motivi restano assorbiti in ragion dell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, riguardando questioni che avrebbero dovuto essere eventualmente sollevate da RAGIONE_SOCIALE.
In conclusione, vanno accolti i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa va decisa nel merito, con il rigetto dell’origi nario ricorso proposto dal contribuente nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
5.1. Il controricorrente va condannato al pagamento, in favore della ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 346.000,00.
5.2. Le questioni di diritto affrontate nella presente controversia e la contrastante soluzione data dalle Commissioni tributarie in primo grado e in appello giustificano l’integrale compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese relative ai gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dal controricorrente nei confronti della ricorrente; condanna il controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il 10 maggio 2023.