Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17237 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17237 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
Oggetto: Accertamento
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 9635/2016 R.G. proposto da COGNOME NOME , rappresentato e difes o dall’AVV_NOTAIO, pec , con domicilio eletto presso l’AVV_NOTAIO in INDIRIZZO INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, con
domicilio digitale pec:
;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 9258/45/15, depositata il 22 ottobre2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
COGNOME NOME ricorre per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la sentenza della CTP di Napoli, aveva ritenuto legittima la cartella emessa, a seguito di controllo automatizzato, nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE per Irpeg e Iva per l’anno 2000 in relazione al mod. Unico 2001.
L’RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Va pregiudizialmente rilevato che, come si evince dagli atti di causa, COGNOME NOME, già amministratore e legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, ha impugnato in proprio la cartella di pagamento notificata alla società dallo stesso rappresentata e riguardante esclusivamente la medesima.
Si pone, pertanto, un problema di legittimazione del ricorrente ad impugnare la cartella notificata a RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Orbene, secondo la giurisprudenza della S.C., « La “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l’effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di ‘legitimatio ad causam’, riguardando la regolarità del contraddi ttorio, costituisce un ‘error in procedendo’ ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo » (Cass. n. 7776 del 27/03/2017), ovviamente laddove risultante dagli atti di causa (Cass. Sez. U, n. 2951 del 16/02/2016).
1.2. Ne consegue che questa Corte -come peraltro eccepito nei rispettivi controricorsi dall’RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE, sia pure limitatamente al ricorso per cassazione deve rilevare d’ufficio il
difetto di legittimazione attiva del ricorrente non essendosi formato alcun giudicato implicito sulla questione, in alcun modo affrontata dalle corti di merito.
In conclusione, va dichiarata la carenza di legittimazione del ricorrente all’impugnazione della cartella di pagamento emessa nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
Il mancato rilievo della questione nelle fasi precedenti giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese dei giudizi di merito.
Le spese di legittimità sono regolate per soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara il difetto di legittimazione di COGNOME NOME ad impugnare la cartella emessa nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna COGNOME NOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità a favore de ll’RAGIONE_SOCIALE, che liquida in € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito, nonché a favore di RAGIONE_SOCIALE, che liquida in € 5.8 00,00, oltre € 200,00 per esborsi, Iva, CPA e accessori di legge.
Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2024