Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9632 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9632 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 290/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della TOSCANA, n. 1043 depositata il 22 dicembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
La RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, veniva attinta da due atti di contestazione, per il cui tramite le venivano irrogate sanzioni ex art. 13 d.Lgs. n. 471 del 1997, essendo stati esposti in compensazione nelle dichiarazioni fiscali del 2003 crediti Iva relativi al 2002, sia della società anzidetta che di una controllata, ancorché la totalità dei crediti dovesse essere necessariamente trasferita ai sensi dell’art. 8 d.P.R. n. 542 del 1998 nell’ambito del gruppo di cui ambedue gli enti facevano parte.
I due atti di irrogazione delle sanzioni venivano impugnati dalla contribuente, che frattanto incorporava la controllata e venivano respinti dalla CTP adita. Segnatamente, l’Amministrazione Finanziaria censurava con gli atti in parola la compensazione per l’anno 2003 di crediti IVA maturati nel 2002, rispettivamente per euro 893.831,00 e per euro 26.036,00, sostenendo che gli stessi dovevano esser trasferiti alla controllante, avendo le due società (RAGIONE_SOCIALE quale controllante, RAGIONE_SOCIALE quale controllata) optato per il 2003 per la disciplina di cui all’art. 73 d.P.R. n. 633/1972 e non compensati direttamente da ciascuna società.
La CTR della Toscana accoglieva, viceversa, l’appello della contribuente.
L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione per violazione dell’art. 8 d.P.R. n. 542 del 1999 e dell’art. 73, co. 3, d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall’art. 1, co. 63, L. n. 244 del 2007. Il ricorso veniva accolto con ordinanza n. 29127 del 2008, con conseguente cassazione della sentenza d’appello e rinvio per un nuovo esame alla CTR affinché in diversa composizione considerasse che ‘ l’eccedenza detraibile relativa all’anno di imposta 2002 va attribuita alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo
e non già, come illegittimamente avvenuto, individualmente compensata ‘.
Il giudizio veniva riassunto e la CTR della Toscana affermava l’applicabilità in relazione alle sanzioni della causa di non punibilità prevista dall’art. 6, co. 2, d.lgs. n. 472 del 1997, dall’art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992 e 10, co. 3, l. n. 212 del 2000, stante l’obiettiva incertezza del dato normativo.
Il ricorso per cassazione dell’erario è affidato ad un solo motivo. Resiste la contribuente con controricorso.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo di ricorso si assume la violazione dell’art. 6, co. 2, d.lgs. n. 472 del 1997, dell’art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 10, co. 3, l. n. 212 del 2000, avendo il collegio regionale erroneamente riconosciuto ‘ la sussistenza di un’ipotesi di incertezza normativa ‘.
Il Collegio preliminarmente rileva che la contribuente ha fatto accesso alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, co. 197, L. n. 197 del 2022, documentando l’effettuazione del pagamento previsto in data 20 giugno 2023.
Al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione della causa si palesa essenziale rinviare la causa a nuovo ruolo, non essendo possibile riconvocare lo stesso collegio in quanto il AVV_NOTAIO è stato posto fuori dal ruolo organico della Magistratura.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 14 settembre 2023 e in riconvocazione il 25