Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26679 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26679 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22655/2022 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE‘, con sede in Pescara, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO, con studio in Pescara, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
COGNOME NOME e COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, entrambi con studio in Pescara, ove elettivamente domiciliati (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTI
RICORSO SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI RILIEVO D’UFFICIO DELLA INAMMISSIBILITÀ SOPRAVVENUTA GIUDICATO IMPLICITO PRECLUSIONE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l’Abruzzo il 23 maggio 2022, n. 323/7/2022, notificata il 17 giugno 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
1. La ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l’Abruzzo il 23 maggio 2022, n. 323/7/2022, notificata il 17 giugno 2022, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli estratti di ruolo n. 0000073748 e n. 0000036635 con riguardo a varie cartelle di pagamento per diversi tributi nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME da parte della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , in qualità di agente della riscossione per la Provincia di L’Aquila, ha parzialmente accolto l’appello proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , con limitato riguardo alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado, avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara il 17 novembre 2020, n. 228/2/2020, con condanna alla rifusione delle spese del giudizio di secondo grado.
2. Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure -che aveva dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere (per sgravio o annullamento ex art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136) con riferimento ad alcune cartelle di pagamento, aveva rigettato il ricorso originario per il resto ed aveva compensato tra le parti le spese giudiziali nel senso di condannare l’agente della
riscossione alla rifusione delle spese del giudizio di prime cure nella misura di € 3.500,00 e delle spese del giudizio di appello nella misura di € 4.200,00 . Tanto sul rilievo che: « L’appello va accolto in ossequio all’insegnamento impartito da Cass. sez. Lavoro ordinanza n. 602 del 14-1-2019 (rv. 652393) secondo il quale, in caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l’esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall’esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio. Ed allora non può non considerarsi che, nel caso di specie, è stata accolta quasi integralmente la domanda degli allora ricorrenti ».
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia: « 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 15 del D. Lgs. n. 546/1992, nn. 91 e 92 c.p.c., in quanto, a fronte della sentenza della CTP di Pescara che, in parte, dichiarava la cessazione della materia del contendere, in parte ha rigettato il ricorso dei contribuenti, la CTR Abruzzo ha accolto l’appello, condannando la RAGIONE_SOCIALE alle spese di lite; ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. ».
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia: « 2. Nullità della sentenza per vizio motivazionale, quindi per violazione degli artt. 36 del D. Lgs. n. 546-1992, 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ».
Preliminarmente, si rileva che la controversia involge la questione dell’applicabilità dello ius superveniens di cui all’art.
12, comma 4bis , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), in forza del quale l’azione e l’impugnazione sarebbero inammissibili laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia sia proseguita soltanto per la regolamentazione delle spese giudiziali.
2.1 A tale riguardo, si rammenta che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura ” dinamica ” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass., Sez. Un., 6 settembre 2022, n. 26283; Cass., Sez. Un., 7 maggio 2024, n. 12459 -vedansi anche: Cass., Sez. Trib.,
21 luglio 2025, n. 20350; Cass., Sez. Trib., 6 settembre 2025, n. 24698; Cass., Sez. Trib., 13 settembre 2025, n. 25142).
2.2 Sulla scia di tale principio, che non preclude il rilievo d’ufficio dell’inammissibilità sopravvenuta dell’impugnazione degli estratti di ruolo e che trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella di pagamento non notificata o invalidamente notificata (Cass., Sez. Un., 6 settembre 2022, n. 26283; Cass., Sez. Un., 7 maggio 2024, n. 12459), si è originato un conflitto interno alla giurisprudenza di legittimità.
Difatti, si è ritenuto, da una parte, che, in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, la Corte di Cassazione chiamata a decidere, su ricorso del contribuente, sulla legittimità della sentenza di appello con esclusivo riguardo alla statuizione sulle spese giudiziali – ha il potere-dovere, in difetto di un’espressa pronuncia sulla questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo, di rilevare d’ufficio il difetto di interesse ad agire del contribuente che non ha documentato, neppure in sede di legittimità, di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, atteso che il tema delle spese giudiziali (ancora controverso) è condizionato dall’idoneità della domanda di giustizia rassegnata nel ricorso a superare il vaglio d’ammissibilità, non ostandovi alcun inesistente giudicato interno sull’ammissibilità di detto ricorso relativo alle questioni pregiudiziali ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell’azione (in termini: Cass., Sez. Trib., 3 dicembre 2024, n. 30952; Cass., Sez. Trib., 4 agosto 2025, n. 22416; Cass., Sez. Trib., 8 settembre 2025, n. 24760); da un’altra parte, che, nel caso in cui venga proposta opposizione
avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e della quale l’interessato sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo, l’inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), non può incidere sul giudicato già formatosi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure delle parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l’azione, oppure nel caso in cui le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese (in termini: Cass., Sez. 3^, 8 febbraio 2023, n. 3812; Cass., Sez. 3^, 25 settembre 2024, n. 25639; Cass., Sez. Trib., 16 settembre 2025, n. 25263).
2.3 Investite della questione controversa circa il potere del giudice dell’impugnazione di rilevare d’ufficio una questione pregiudiziale di rito (con specifico riguardo all’ammissibilità della domanda) non rilevata nel precedente grado, nel quale la domanda è stata rigettata nel merito, in mancanza di impugnazione incidentale della parte vittoriosa (Cass., Sez. 3^, 28 giugno 2024, n. 17925), le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che non si forma il giudicato interno (o implicito) in caso di omessa pronuncia del giudice di merito su vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, ‘ in ogni stato e grado ‘ su vizi relativi a questioni ‘ fondanti ‘, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data , ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione
processuale implicata (Cass., Sez. Un., 29 agosto 2025, n. 24172).
2.4 Questa decisione -in attesa della quale più ordinanze interlocutorie di questa Sezione hanno medio tempore rinviato a nuovo ruolo cause accomunate dalla impugnazione di estratti di ruolo e dalla proposizione del ricorso per cassazione con riguardo alla sola statuizione sulle spese giudiziali (tra le tante: Cass., Sez. Trib., 9 marzo 2025, nn. 6270 e 6275; Cass., Sez. Trib., 15 aprile 2025, nn. 9881, 9883, 9884 e 9885; Cass., Sez. Trib., 1 maggio 2025, n. 11459) -è palesemente rilevante nella disamina della questione controversa, consentendo al giudice di legittimità, che sia stato adito soltanto per sindacare la statuizione accessoria sulle spese giudiziali, di riesaminare (e cassare) anche le statuizioni principali sul merito per l’incidenza tranciante della questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
2.5 Pertanto, posto che, in tema di contenzioso tributario, l’inammissibilità del ricorso introduttivo è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e può essere sollevata per la prima volta anche dinanzi al giudice di legittimità allorché il suo esame escluda un accertamento in fatto, che sarebbe consentito soltanto al giudice di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2010, n. 26391; Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2011, n. 7410; Cass., Sez. 6^-5, 25 agosto 2015, n. 17133; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 13993; Cass., Sez. 5^, 19 agosto 2020, n. 17363; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14727; Cass., Sez. 6^-5, 14 gennaio 2022, n. 587; Cass., Sez. Trib., 9 maggio 2024, n. 12749; Cass., Sez. Trib., 23 aprile 2025, n. 10732; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2025, n. 15565), integrando una tipica fattispecie di ‘ questione fondante ‘ alla luce del principio recentemente enunciato dalle
Sezioni Unite, il collegio ritiene di dover dare continuità all’orientamento per cui, in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, la Corte di Cassazione – chiamata a decidere, su ricorso del contribuente, sulla legittimità della sentenza di appello con esclusivo riguardo alla statuizione sulle spese giudiziali – ha il potere-dovere, in difetto di un’espressa pronuncia sulla questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo, di rilevare d’ufficio il difetto di interesse ad agire del contribuente che non ha documentato, neppure in sede di legittimità, di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, atteso che il tema delle spese giudiziali (ancora controverso) è condizionato dall’idoneità della domanda di giustizia rassegnata nel ricorso a superare il vaglio d’ammissibilità, non ostandovi alcun inesistente giudicato interno sull’ammissibilità di detto ricorso relativo alle questioni pregiudiziali ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell’azione (in termini: Cass., Sez. Trib., 3 dicembre 2024, n. 30952; Cass., Sez. Trib., 4 agosto 2025, n. 22416; Cass., Sez. Trib., 25 settembre 2025, nn. 26159, 26162 e 26184).
2.6 Con specifico riferimento al caso di specie, in cui, nel silenzio della sentenza impugnata, non risulta che la questione della diretta impugnabilità dell’estratto di ruolo sia stata agitata dinanzi al giudice di primo e di secondo grado e da questi risolta con statuizione espressa suscettiva di evolvere in giudicato siccome non impugnata, è da aggiungersi che l’unico thema ancora controverso concerne la liquidazione delle spese giudiziali. Il che impone di affrontare la questione dibattuta nella giurisprudenza di legittimità concernente la possibilità o meno, in dette ipotesi, di rilevare di ufficio la carenza di
interesse ad agire del ricorrente e, dunque, il difetto di legittimazione ad impugnare l’estratto di ruolo.
A tale proposito, senza dilungarsi sulle interpretazioni alternative, è convinzione del collegio che l’impugnazione della sola decisione sulle spese giudiziali non scinde il legame di accessorietà della relativa statuizione con l’opposizione esperita avverso il contenuto dell’estratto di ruolo; siccome regolato dal criterio della soccombenza ex art. 91, comma 1, cod. proc. civ., esso è ex se condizionato dall’idoneità della domanda di giustizia rassegnata nel ricorso introduttivo a fondare, superando la verifica d’ammissibilità, il dovere decisorio del giudice sul merito della pretesa: talché, vertendosi di spese giudiziali, in difetto di positivo incontrovertibil e accertamento riguardo l’ammissibilità della domanda sotto il profilo, che ne occupa, dell’interesse ad agire, la sussistenza o meno di questo costituisce ancora res controversa , che fonda non solo il ‘ potere ‘, ma anzi il ‘ dovere ‘, di verifica in capo al giudice, anche in sede di legittimità (Cass., Sez. Trib., 25 settembre 2025, n. 26159).
La natura accessoria della condanna alla rifusione delle spese giudiziali, in quanto statuizione non scindibile dalla decisione di merito e necessaria anche in mancanza di apposita domanda della parte vittoriosa (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 19 ottobre 2022, n. 30729; Cass., Sez. 3^, 20 giugno 2025, n. 16596), tanto che « il sistema processuale non ammette la proposizione di una domanda per conseguire il rimborso delle spese processuali, che sia formulata autonomamente e fuori della sede nella quale quelle spese furono prodotte, poiché il danno che una parte abbia subito per far valere in giudizio un diritto o per resistere a una pretesa di altri, non può essere oggetto di autonomo processo e deve essere invocato all’interno del
processo in cui si discuta del merito » (Corte Cost., 29 luglio 2008, n. 314).
In tale direzione, la pronuncia accessoria sulle spese giudiziali, in quanto tale, è dipendente dall’esito della pronuncia sulla domanda principale, configurandosi, in altri termini, come una conseguenza della domanda medesima, giacché l’accessorietà si configura tecnicamente come correlazione logica prima ancora che giuridica alla vicenda processuale principale: è possibile, pertanto, decidere autonomamente solo sul capo relativo alle spese di lite, purché il ricorso originario sia stato instaurato validamente per poter essere, quel capo, ammesso all’esame, dal momento che la natura accessoria della pronuncia sulle spese, proprio in ragione della sua sussidiarietà, non è scindibile dalla decisione sul merito né ad essa estranea (Corte Cost. 29 luglio 2008, n. 314); ne deriva che l’acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verifica quando queste si pongano in nesso conseguenziale con altra e trovino in essa il suo presupposto. Per cui, l’inammissibilità del ricorso impedisce l’analisi del merito ed anche della questione secondaria, come quella relativa alla regolamentazione delle spese processuali (Cass., Sez. 2^, 25 giugno 2020, n. 12649).
2.7 N ella specie, l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso originario si era determinata -con l’entrata in vigore dell’art. 3bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215) -nel corso del giudizio di secondo grado, per cui la Commissione tributaria regionale ben avrebbe potuto rilevarla d’ufficio prima della decisione del l’appello , tenendo conto che i contribuenti non avevano evidenziato in tale sede ragioni idonee a giustificare l’esigenza di una tutela anticipata.
2.8 Peraltro, per quanto possa occorrere, è il caso di rammentare che per le questioni processuali non è applicabile l’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. sulla sollecitazione postuma del contraddittorio tra le parti (Cass., Sez. 6^-5, 4 marzo 2019, n. 6218; Cass., Sez. 6^-3, 7 marzo 2022, n. 7356; Cass., Sez. Un., 3 dicembre 2024, n. 30883).
2.9 Deve, dunque, dichiararsi il difetto di interesse dei ricorrenti all’impugnazione dell’estratto di ruolo e delle cartelle di pagamento (che si assumono) non notificate.
2.10 Ad ogni buon conto, si deve precisare che l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso originario dei contribuenti non investe anche la dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento che sono state oggetto di sgravio da parte dell’ente impositore ovvero di annullamento ex lege , riguardando soltanto la sopravvissuta res litigiosa .
In conclusione, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, secondo periodo, cod. proc. civ., si deve cassare senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta e dichiara re l’inammissibi lità sopravvenuta del ricorso originario con limitato riguardo alle cartelle di pagamento non interessate dalla dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere con la decisione di prime cure.
Le spese dell’intero giudizio possono essere compensate tra le parti per la formazione in corso di causa di un indirizzo giurisprudenziale sulle questioni controverse.
Si deve, altresì, escludere la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, essendone stata dichiarata l’inammissibilità sopravvenuta (Cass., Sez. Un., 19 luglio 2024, n. 19976).
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta e dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso originario con limitato riguardo alle cartelle di pagamento non interessate dalla dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
IL PRESIDENTE AVV_NOTAIO NOME COGNOME