Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17292 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17292 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27439/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE, REGIONE LAZIO
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 273/2020 depositata il 17/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
La Commissione tributaria regionale del Lazio con la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello de l contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l’estratto di ruolo (dell’11 marzo 2016), per numerosi crediti di cui alle cartelle di pagamento indicate.
Il contribuente ricorre in cassazione con tre motivi di ricorso; deposita successiva memoria nella quale chiede, nell’ipotesi di ravvisata inammissibilità del ricorso, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese per la sopravvenuta modifica normativa (art. 3-bis d. l. n. 146/2021);
Resistono con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, che chiedono il rigetto del ricorso;
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE che eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività
(non sarebbe applicabile la sospensione feriale in quanto la CTR avrebbe qualificato il ricorso ex art. 615 cod. proc. civ.) e, in via subordinata, l’inammissibilità o il rigetto ;
con P.D.A. del 17 ottobre 2023 si prospettava l’inammissibilità del ricorso per la non impugnabilità dell’estratto di ruolo. Il contribuente ha presentato richiesta di definizione non contestando l’inammissibilità, ma chiedendo solo la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di tutti i gradi del giudizio.
Considerato che:
Il ricorso risulta inammissibile.
Preliminarmente si deve rigettare l’eccezione di tardività del ricorso (proposta dal RAGIONE_SOCIALE) in quanto la CTR non ha qualificato il ricorso ex art. 615 cod. proc. civ., ma lo ha rigettato in quanto infondato, ritenendo notificati gli atti presupposti de ll’estratto di ruolo e RAGIONE_SOCIALE cartelle indicate.
I motivi di ricorso possono trattarsi RAGIONE_SOCIALE, in quanto riguardano la possibilità di impugnare l’estratto di ruolo. Sul punto deve rilevarsi l’assenza di interesse all’impugnazione (ex art. 12, comma 4bis d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art . 3bis del d.l. n. 146 del 2021), neanche prospettata nel ricorso in cassazione e nei giudizi di merito: «In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di
merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio» (Sez. U – , Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660 – 01).
Dalla inammissibilità consegue la condanna alle spese che si liquidano come da dispositivo per ogni controricorrente; considerato che la decisione è stata conforme alla proposta di definizione anticipata, deve applicarsi l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. (vedi Sez. U – , Ordinanza n. 10955 del 23/04/2024, Rv. 670894 -01), come previsto dall’art. 380 -bis , terzo comma, cod. proc. civ.: con quantificazione di 1.000,00 euro per ogni parte controricorrente, in relazione al terzo comma dell’art. 9 6, cod. proc. civ.; e 500,00 euro in favore della Cassa per le ammende, per il quarto comma dell’art. 96, cod. proc. civ. (v.Cass. SU n. 27195/23); somme determinate tenendo conto del valore della controversia e dell’intero comportamento processuale, in considerazione della disciplina normativa e RAGIONE_SOCIALE decisioni di questa Corte a S.U. che avevano chiarito ogni aspetto della questione controversa.
Raddoppio del contributo unificato, come per legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali per il giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.900,00 a favore di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE considerate, ed a favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna altresì il ricorrente al pagamento di ulteriori 1.000,00 euro per ogni controricorrente (RAGIONE_SOCIALE considerate, RAGIONE_SOCIALE
di RAGIONE_SOCIALE) ed all’ulteriore pagamento di euro 500,00 per la Cassa RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 14/03/2024 .