Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17305 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17305 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15251/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE SEDE SECONDARIA IN ITALIA, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente e intimato nel ricorso incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 3447/2016 depositata il 06/12/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
La C.T.R. Calabria, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto parzialmente l’appello della contribuente riducendo il tributo (Tarsu 2008) di un terzo, con conferma nel resto;
ricorre per cassazione la contribuente società con due motivi di ricorso;
resiste con controricorso il Comune di Pizzo, che propone anche ricorso incidentale;
le parti hanno depositato memoria;
la Procura Generale ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.
Considerato che
Il primo motivo di ricorso principale risulta manifestamente infondato (violazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione alla sentenza della C.T.P. di Vibo Valentia, n. 1/02/09).
Sebbene il giudice d’appello abbia errato a ritenere che l’eccezione di giudicato non possa sollevarsi in sede di gravame (Cass. n. 34662 del 2021), l’eccezione è infondata poiché si invoca un giudicato che riguarda avvisi di accertamento relativi ad annualità diverse e le ragioni di annullamento, per come dedotte dalla parte, attengono allo specifico esercizio della pretesa tributaria per quella determinata annualità. E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, che in tema di imposte periodiche il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, ma non con riferimento ad elementi variabili della fattispecie, e non può avere alcuna efficacia
vincolante quando l’accertamento si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità: ad esempio, il giudicato sulle modalità di esercizio di una determinata attività, che sono suscettibili di modificarsi nel tempo, non spiega efficacia espansiva negli altri periodi di imposta (cfr. Cass. n. 7417 del 15/03/2019; Cass. n. 25516 del 10/10/2019; Cass. n. 5939 del 04/03/2021 Cass. 38950/2021).
Anche il secondo motivo di ricorso principale risulta inammissibile (violazione dell’art. 62, d. lgs. 507 del 1993 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) per la superficie oggetto della tassazione TARSU per l’anno 200 8. Nel presente giudizio è stato impugnato il sollecito di pagamento, atto poi sostituito dall’atto tipico (avviso di accertamento) impugnato ed oggetto del giudizio di questa Corte di Cassazione (sentenza n. 19199 del 14 giugno 2022).
La sovrapposizione di ricorsi per atti impositivi diversi, tipici ed atipici, sulle stesse annualità di imposta (nel caso 2008) deve risolversi con il principio di diritto affermato da questa Corte di Cassazione, ovvero la successiva impugnazione dell’avviso di accertamento fa venire meno l’interesse al giudizio sull’atto prodromico facoltativamente impugnabile: «In tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, non esclude l’onere di impugnare successivamente l’atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell’ente impositore, tanto che l’impugnazione dell’atto tipico fa venir meno l’interesse alla decisione sull’atto impugnato in via facoltativa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento all’impugnazione della fattura commerciale, con cui il
gestore del RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto il pagamento della T.I.A., avendo il contribuente successivamente impugnato anche l’ingiunzione di pagamento che l’aveva sostituita)» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 11481 del 08/04/2022, Rv. 664353 -01; vedi anche Sez. 5 – , Sentenza n. 1213 del 17/01/2023, Rv. 666722 – 01).
Inammissibile è conseguentemente anche il ricorso incidentale del Comune, i cui motivi sono tutti incentrati, ex art. 360 co. 1^ n.3) cpc, sulla violazione o falsa applicazione di legge (artt.62, 66, 70 d.lvo 507/93 e 38 Reg. comunale Tarsu) in punto riduzione della tariffa applicata, per la stagionalità dell’attività della contribuente; aspetto assorbito da quanto precede.
L’inammissibilità di entrambi i ricorsi determina la compensazione delle spese tra le parti.
Non si dispone il raddoppio del contributo unificato in quanto l’impugnazione non era originariamente inammissibile ma lo è diventata solo successivamente, per mancanza di interesse: «In tema di impugnazioni, la “ratio” dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse)», Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2015, Rv. 635682 -01; vedi anche Sez. L – , Sentenza n. 12103 del 17/05/2018, Rv. 648965 – 01).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Roma, il 14/03/2024 .