Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21597 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21597 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
Oggetto: impugnativa estratti di ruolo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30839/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. COGNOME NOME;
-intimata – nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore;
-intimata – avverso la sentenza della Corte Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 2577/9/18, depositata il 20.3.2018 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, veniva accolto l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino n. 1480/4/2016 di rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente, avente ad oggetto estratti di ruolo cui erano sottese le cartelle di pagamento n. 01220140001486014 e n. 01220140007156986, entrambe riferite a imposte dirette e IVA per l’anno di imposta 2010.
Il giudice di prime cure rigettava il ricorso di parte, ritenendo corretta la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e legittimo l’operato dell’Ufficio sia formalmente che nel merito. La CTR riformava la decisione considerando illegittima la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidato ad un motivo, mentre la contribuente e l’agente della riscossione non hanno svolto difese.
Considerato che:
1. Il motivo di ricorso, ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 60 comma 1 lett. e) del d.P.R. n. 600/73, dell’art. 140 cod. proc. civ. e dell’art. 2700 cod. civ. con riferimento alla decisione da parte del giudice di illegittimità RAGIONE_SOCIALE notificazioni RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e conseguente annullamento degli estratti di ruolo impugnati.
In via pregiudiziale alla disamina RAGIONE_SOCIALE censure sollevate da parte ricorrente, va rilevato d’ufficio che il ricorso introduttivo è inammissibile.
Nella sentenza impugnata e nel ricorso stesso si legge che nella presente controversia vengono chiaramente impugnati gli estratti di ruolo e, per essi, le cartelle di pagamento sottese, che la società RAGIONE_SOCIALE di cui NOME COGNOME è legale rappresentante, assume non essere state ritualmente notificate, avendo appreso della loro esistenza proprio tramite l’estratto di ruolo.
D’ufficio va quindi rilevato che l’art.3 bis d.l. 21 ottobre 2001 n.146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), precisato in sede di conversione della l. 17 dicembre 2021 n.215, novellando l’art.12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito), ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate – se non a determinate, specifiche, condizioni.
La menzionata previsione di legge recita: «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’at.80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008 n.40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’art.48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.».
Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso
l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e il ruolo non ha una sua autonoma materialità. È conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso.
6. La Corte costituzionale, a sua volta intervenuta con la sentenza 17 ottobre 2023, n. 190 su questioni di costituzionalità involgenti l’art. 12 comma 4-bis cit., non ha smentito l’operato RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite stabilendo: «Le questioni sollevate (…) sono quindi inammissibili: il rimettente del resto, da un lato, non misconosce le «ragioni sottese alla norma sotto esame: a seguito RAGIONE_SOCIALE SS.UU. del 2015 è evidente che il Legislatore si è preoccupato di evitare un proliferare di ricorsi per carichi anche molto risalenti e che a fronte di esazione piuttosto improbabile avrebbero gravato in maniera eccessiva sugli uffici sottraendo risorse preziose e causando il danno economico della possibile condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
Dall’altro, manifesta «perplessità» per «il fatto che per risolvere tale problema il Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente la possibilità di difendersi in giudizio», censurando quindi la norma in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. «nei termini di cui in motivazione», nella quale, dopo avere esposto una casistica RAGIONE_SOCIALE fattispecie ritenute indebitamente pretermesse, conclude che «il Legislatore avrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, che comunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa.
Di qui l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella
discrezionalità del legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del 2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021).». 7. In conclusione, va cassata la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso introduttivo, questo dev’essere dichiarato inammissibile ex art.100 cod. proc. civ., perché ab origine , la causa non poteva essere proposta ex art.382 u.c. cod. proc. civ..
Nessun provvedimento va adottato sulle spese di lite, in assenza di costituzione dell’agente della riscossione e della contribuente .
P.Q.M.
La Corte:
pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso introduttivo, lo dichiara inammissibile.
Così deciso il 26.6.2024