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Imposta unica scommesse: il bookmaker paga il conto

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9095/2024, ha stabilito che, per gli anni d’imposta antecedenti al 2011, il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta unica scommesse è il bookmaker estero che opera in Italia senza concessione, e non i centri di raccolta locali. Tuttavia, la Corte ha annullato le sanzioni applicate, riconoscendo una condizione di oggettiva incertezza normativa esistente prima delle modifiche legislative del 2010. La decisione chiarisce la ripartizione della responsabilità fiscale nel settore delle scommesse per il passato.

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Pubblicato il 11 novembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Imposta Unica Scommesse: La Cassazione Fa Chiarezza su Operatori Esteri e Sanzioni

L’applicazione dell’imposta unica scommesse agli operatori esteri che raccolgono gioco in Italia senza concessione è da anni un tema complesso e dibattuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali, definendo con precisione il soggetto passivo del tributo per il passato e pronunciandosi sulla legittimità delle sanzioni. Analizziamo insieme la decisione e le sue importanti implicazioni.

Il Contesto: La Tassazione delle Scommesse Estere

Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un avviso di accertamento notificato a una società di scommesse con sede all’estero, per il mancato versamento dell’imposta unica relativa all’anno 2010. La società operava in Italia attraverso una rete di centri di raccolta dati, ma era priva della concessione statale. La Commissione Tributaria Regionale aveva inizialmente annullato l’atto impositivo, ma l’Amministrazione Finanziaria ha impugnato la decisione portando la questione dinanzi alla Cassazione.

Il nodo centrale della controversia era stabilire chi fosse il soggetto obbligato al pagamento del tributo in un periodo in cui la normativa non era del tutto chiara: il bookmaker estero o i gestori dei punti di raccolta scommesse sul territorio italiano?

La Decisione della Cassazione sull’Imposta Unica Scommesse

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso dell’Agenzia Fiscale, ribaltando la sentenza di secondo grado. I giudici hanno affermato un principio fondamentale: per le annualità d’imposta antecedenti al 2011, il soggetto passivo dell’imposta unica è il bookmaker, anche se opera senza concessione, e non la ricevitoria locale.

Contestualmente, però, la Corte ha annullato le sanzioni collegate al mancato versamento del tributo. La decisione, quindi, distingue nettamente la debenza dell’imposta da quella delle sanzioni, basandosi su una precisa ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale.

Le motivazioni: Soggetto Passivo e Incertezza Normativa

La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi: l’identificazione del soggetto passivo e il riconoscimento dell’incertezza normativa oggettiva.

L’Identificazione del Soggetto Passivo dell’Imposta

I giudici hanno ripercorso l’evoluzione legislativa, evidenziando come la Legge n. 220 del 2010 abbia interpretato autenticamente la normativa precedente, stabilendo che chiunque gestisca scommesse è soggetto passivo, a prescindere dal possesso di una concessione. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, aveva dichiarato l’illegittimità di tale norma nella parte in cui si applicava alle ricevitorie per gli anni precedenti al 2011. Questo perché, prima di allora, le ricevitorie non avevano la possibilità contrattuale di trasferire il carico fiscale sul bookmaker. Di conseguenza, per esclusione, la responsabilità del pagamento del tributo per quel periodo ricade unicamente sul bookmaker, che è il vero organizzatore del servizio di gioco.

Sanzioni Annullate per Incertezza Oggettiva

Il secondo punto chiave della motivazione riguarda le sanzioni. La Cassazione ha riconosciuto che, prima dell’intervento chiarificatore del legislatore nel 2010, esisteva una condizione di “obiettiva incertezza normativa” sulla soggettività passiva del bookmaker estero privo di concessione. Questa incertezza, radicata in un quadro legislativo poco chiaro e in un dibattito giurisprudenziale aperto, costituisce una causa di non punibilità ai sensi della normativa sulle sanzioni amministrative tributarie (D.Lgs. 472/1997). Pertanto, sebbene l’imposta sia dovuta, non possono essere applicate le relative sanzioni.

Le conclusioni: Implicazioni per il Settore del Gioco

Questa ordinanza della Cassazione delinea un quadro chiaro per le controversie passate relative all’imposta unica scommesse. Il principio stabilito è che i bookmaker esteri sono responsabili per il tributo evaso prima del 2011, consolidando la pretesa fiscale dello Stato. Allo stesso tempo, la sentenza offre una tutela ai contribuenti riconoscendo che l’incertezza della legge non può tradursi in un’applicazione automatica delle sanzioni. Si tratta di una decisione equilibrata che, da un lato, riafferma il principio di tassazione sull’attività di gioco svolta sul territorio nazionale e, dall’altro, applica correttamente i principi di garanzia del contribuente di fronte a una normativa non sufficientemente definita.

Chi è tenuto a pagare l’imposta unica sulle scommesse per le operazioni effettuate prima del 2011 da un operatore estero senza concessione?
Secondo la Corte di Cassazione, il soggetto obbligato al pagamento del tributo per le annualità antecedenti al 2011 è il bookmaker (l’organizzatore delle scommesse), anche se estero e privo di concessione, e non i gestori dei punti di raccolta locali.

Perché le sanzioni relative al mancato versamento dell’imposta unica per il periodo antecedente al 2010 sono state annullate?
Le sanzioni sono state annullate perché la Corte ha riconosciuto una condizione di ‘obiettiva incertezza normativa’. Prima della norma di interpretazione autentica del 2010, non era sufficientemente chiaro chi fosse il soggetto passivo dell’imposta, e tale incertezza giustifica la non applicabilità delle sanzioni.

La normativa italiana sull’imposta unica sulle scommesse è discriminatoria nei confronti degli operatori esteri?
No. La sentenza richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-788/18), la quale ha escluso discriminazioni, affermando che l’imposta si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano, senza distinzioni basate sul luogo di stabilimento.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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