Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9095 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9095 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33619 -20 19 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , C.F. CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, presso cui sono domiciliate ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante NOME NOME NOME, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO del foro di Messina, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo Studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
Oggetto: Tributi – imposta unica su concorsi e pronostici
avverso la sentenza n. 2303/16/2019 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 12/04/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
con la sentenza impugnata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) del Lazio accoglieva l’appello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e d annullava l’ avviso di accertamento relativo al mancato assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica su concorsi e pronostici, oltre a sanzioni ed interessi, per operazioni svoltesi nell’anno 2010;
ricorre per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a un motivo; l’intimata resiste con controricorso;
la controricorrente deposita « proposta di conciliazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 48 bis d.lgs. 546/92 e ss. mm. » con cui « rinuncia ai motivi sul presupposto soggettivo e territoriale RAGIONE_SOCIALE‘imposta » e « dichiara la debenza del tributo e la disponibilità al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘Imposta Unica ai sensi del D.Lgs. 504/98, quale unico obbligato d’imposta », nonché « la piena disponibilità al deposito RAGIONE_SOCIALEa documentazione contabile inerente la raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse riferite all’annualità di riferimento ». Inoltre « Al fine di valutare la proposta di conciliazione e chiarire le modalità pratiche per assolvere al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta chiede la fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza per la comparizione RAGIONE_SOCIALE parti ».
Considerato che:
Va disattesa, in via preliminare, l’istanza di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza formulata dalla società ricorrente e depositata, con modalità informatiche, in data 5 gennaio 2024, al fine di consentire all’RAGIONE_SOCIALE di valutare la proposta di conciliazione ex art. 48 bis del decreto legislativo n. 546 del 1992,
rubricato « Conciliazione in udienza », come modificato dal decreto legislativo n. 220 del 2023.
Ed invero, il decreto legislativo n. 220 del 2023, recante disposizioni in materia di processo tributario , emesso in attuazione RAGIONE_SOCIALEa legge delega per la riforma fiscale n. 111 del 2023, è entrato in vigore, giusta l’art. 4, primo comma, del decreto legislativo n. 220 del 2023, il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 4 gennaio 2024. In particolare, l’art. 1, comma 1, lett. u), del decreto legislativo n. 220 del 2023 dispone che nell’articolo 48, del decreto legislativo n. 546 del 1992, rubricato « Conciliazione fuori udienza », dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione » e l’art. 1, comma 1, lett. z) , dispone che, nell’articolo 48 ter del decreto legislativo n. 546 del 1992, rubricato «Definizione e pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute», al comma 1 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione ».
In disparte la considerazione che l’art. 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992 disciplina solo la conciliazione fuori udienza e non quella in udienza come previsto dalla norma richiamata dalla società ricorrente (art. 48 bis del decreto legislativo n. 546 del 1992) che, in effetti, prevede il differimento di udienza per il tentativo di conciliazione, norma la cui applicazione non è però stata estesa ai giudizi di cassazione, per i quali permane quindi il divieto di mero rinvio di udienza, va osservato che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 220 del 2023 « Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1°
settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto ». L’interpretazione letterale RAGIONE_SOCIALEa norma, dunque, è nel senso che la disposizione di cui all’art. 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. u), del decreto legislativo n. 220 del 2023, si applica ai giudizi instaurati a partire dal 4 gennaio 2024 e non anche, dunque, al presente giudizio.
Va, in ogni caso, rilevato che l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente nulla ha dedotto in ordine alla proposta conciliativa avanzata dalla controricorrente con la memoria del 5 gennaio 2024 che, pertanto, deve ritenersi non essere stata accettata.
Deve, quindi, procedersi all’esame del merito del ricorso con cui la difesa erariale deduce, con l’unico motivo proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’ar t. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010 e RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 27 del 2018, per avere la CTR erroneamente escluso la sussistenza del presupposto giuridico per l’applicazione del tributo in capo al bookmaker.
Il motivo è fondato.
Invero, la questione sottoposta allo scrutinio del Collegio è stata oggetto di approfondito esame da parte di questa Corte (da ultimo: Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734
e 9735; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473; n. 21854 del 2021; nn. 6722, 17583 e 31720 del 2022).
Si è affermato (cfr. Cass. n. 6722 del 2020, citata) che sin dalle origini il tributo sui giochi e le scommesse, che è frutto del percorso evolutivo iniziato con la tassa di lotteria (art. 6 del d. Lgs. 14 aprile 1948, n. 496), è stato pensato in relazione alle attività di gioco: già nella relazione ministeriale al disegno di legge istitutivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica n. 2033 presentato il 15 giugno 1951, si leggeva, quanto ai giochi riservati al RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE, che questi «…debbono allo RAGIONE_SOCIALE, per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE attività di giuoco predette, la corresponsione di una tassa di lotteria…». Sicché il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione non è stato correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione di un servizio, che è, appunto, il servizio di gioco. Il prelievo colpisce dunque il prodotto che è offerto al consumatore tramite l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘attività, sotto forma di servizio.
E proprio queste ragioni di ordine storico e sistematico innervano il quadro normativo odierno, che è così articolato:
conformemente all’art. 1 del d. Lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, L. 3 agosto 1998 n. 288, l’imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all’estero; l’art. 3 del suddetto d.lgs. n. 504/88, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce che «Soggetti passivi RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse»;
a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 220 del 2010 «(…) a) (…) l’imposta unica (…) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE; b) l’art. 3 del d. Igs. si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni»;
va notato poi che l’art. 16 del d.m. RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE 10 marzo 2006 n. 111 prevede che il concessionario effettui il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute a titolo di imposta unica;
inoltre, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 644, lett. g), L. 23 dicembre 2014 n. 190, l’imposta unica si applica «su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo RAGIONE_SOCIALEa media RAGIONE_SOCIALEa raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento»;
questo quadro normativo è stato sottoposto all’esame RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale.
Quanto all’ambito soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, affrontato dal motivo in esame, la Corte costituzionale ha dato atto RAGIONE_SOCIALE‘incertezza correlata all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d. Lgs. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio); ma ha riconosciuto che il legislatore cori l’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010 da un canto ha stabilito
che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d’altro canto, ha esplicitato l’obbligo RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni.
A questo riguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del “gestore per conto terzi” (ossia del titolare di ricevitoria) al “gestore per conto proprio” (ossia al bookmaker) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, ha sottolineato quella Corte, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di “organizzazione ed esercizio” RAGIONE_SOCIALE scommesse soggetta a imposizione.
In particolare, ha rimarcato, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, si occupa RAGIONE_SOCIALEa trasmissione al bookmaker RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e del trasferimento RAGIONE_SOCIALE somme giocate, nonché del pagamento RAGIONE_SOCIALE vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker. Sicché, ha specificato, l’attività gestoria che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione va riferita alla raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, il volume RAGIONE_SOCIALE quali determina anche la provvigione RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto la Corte costituzionale, la scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il servizio prestato. Ciò perché attraverso la regolazione RAGIONE_SOCIALE commissioni il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul
bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione.
Per conseguenza la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d. Lgs. n. 504 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa L. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, perché l’entità RAGIONE_SOCIALE commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla L. n. 220 del 2010 (Corte cost. 23 gennaio 2018, n. 27).
Quella Corte ha anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa L. n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore.
Ne consegue che per le annualità d’imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione.
Quanto alle indicazioni RAGIONE_SOCIALEa Corte unionale, giova premettere che le imposte sui giochi d’azzardo non hanno natura armonizzata; sicché i giochi d’azzardo rilevano, ai fini del diritto sovraordinato, in relazione alle norme concernenti la libera prestazione di servizi presidiata dall’art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, causa C-788/18, punto 17). Inoltre, nel settore dei giochi d’azzardo
con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione RAGIONE_SOCIALE‘incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative RAGIONE_SOCIALE‘ordine sociale in generale costituiscono motivi imperativi d’interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: per conseguenza, in assenza di un’armonizzazione unionale RAGIONE_SOCIALEa normativa sui giochi d’azzardo, ogni RAGIONE_SOCIALE membro ha il potere di valutare, alla luce RAGIONE_SOCIALEa propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07). Non solo: gli Stati membri non hanno l’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio RAGIONE_SOCIALEa rispettiva competenza fiscale (Corte giust. in causa C-788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giust. 1 dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83); in questo contesto la normativa italiana, si anticipava, ha superato il vaglio RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza unionale. La Corte di giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21 di Corte giust. in causa C-788/18), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la RAGIONE_SOCIALE, nello RAGIONE_SOCIALE membro interessato».
E ancora, ha sottolineato quella Corte, la situazione di un centro di trasmissione dati che raccoglie scommesse per conto di una società che ha sede in un altro RAGIONE_SOCIALE membro non è analoga a quella
degli operatori nazionali: di qui l’esclusione di ogni restrizione discriminatoria RAGIONE_SOCIALEa normativa che esclude che i centri di trasmissione dati che agiscono per conto degli operatori di scommesse nazionali siano soggetti al pagamento in solido RAGIONE_SOCIALE‘imposta.
La pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia sopra citata (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18) sulle tematiche sottese alle questioni prospettate dalla controricorrente, priva di rilevanza la richiesta di quest’ultima di sospensione del presente giudizio.
All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata con decisione nel merito di parziale rigetto RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorso RAGIONE_SOCIALEa società contribuente , ovvero limitatamente all’importo del tributo e degli interessi richiesti con l’avviso di accertamento impugnato, atteso che, con la memoria depositata il 5 gennaio 2024, la società contribuente ha dichiarato di rinunciare «ai motivi sul presupposto soggettivo e territoriale RAGIONE_SOCIALE‘imposta » e di essere tenuta alla « debenza del tributo », dando « la disponibilità al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘Imposta Unica ai sensi del D.Lgs. 504/98, quale unico obbligato d’imposta ».
La rinuncia ai motivi sulla debenza del tributo non coinvolge le sanzioni, di cui la società contribuente con l’originario ricorso aveva chiesto l’annullamento per il sussistere di condizioni obiettive di incertezza normativa (pag. 2 del controricorso). E la questione, di mero diritto, va decisa in applicazione del principio affermato da Cass. 12 aprile 2021, n. 9531 (conf. Cass. n. 25450 del 2021), secondo cui «In tema di sanzioni amministrative, fino alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, la quale ha interpretato l’art. 3, d.lgs. n. 504 del 1998 prevedendo che soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l’attività di gestione RAGIONE_SOCIALE stesse pur se privo di concessione, esisteva una
condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione».
In sintesi, in parziale accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata limitatamente alla statuizione di annullamento RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento relativamente ai tributi e agli interessi dovuti, e confermata, invece, quanto alle sanzioni, che non sono dovute, con decisione nel merito di parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorso RAGIONE_SOCIALEa società contribuente.
L’esito del giudizio giustifica l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso RAGIONE_SOCIALEa società contribuente limitatamente alla debenza RAGIONE_SOCIALE sanzioni applicate con l’avviso di accertamento impugnato, rigettandolo per il resto. Compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma in data 18/01/2024