Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18546 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18546 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19675/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’ABRUZZO n. 03/03/22 depositata il 18/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 03/03/22 del 18/01/2022, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo (di seguito CTR) rigettava il ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (tutti soci della estinta RAGIONE_SOCIALE, di seguito soci) affinché l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) ottemperasse a lla sentenza della CTR n. 552/03/20, la quale, nella prospettazione dei ricorrenti (e secondo quanto precisato nella sentenza impugnata), avrebbe imposto ad NOME «di rimborsare ai ricorrenti la somma di euro 111.037,00, al netto di rimborsi parziali nel frattempo eseguiti, oltre interessi come per legge».
1.1. La CTR rigettava il ricorso proposto dai soci evidenziando che «il rimborso spettante alla parte ricorrente stato puntualmente perimetrato dalla CTR nella somma di € 36.380,00, con conseguente conferma del minor credito accertato dall’Agenzia con l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO».
Avverso la sentenza di appello i soci proponevano ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso i soci deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché inosservanza delle norme sul procedimento, per non avere la CTR correttamente interpretato la portata precettiva della sentenza n. 552/03/20.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti resi dalla CTR in sede di ottemperanza può essere proposto unicamente per vizi del procedimento e per violazione di legge (Cass. n. 7801 del 23/04/2004; Cass. n. 4796 del 28/02/2011).
1.3. Nel caso di specie, il giudice dell’ottemperanza, mantenendosi nei limiti dei suoi poteri, ha dato una legittima interpretazione del giudicato, quantificando l’importo effettivamente dovuto al contribuente (cfr. Cass. n. 3555 del 22/02/2005).
1.4. Ne consegue l’inammissibilità del motivo che mira a fornire una diversa interpretazione del giudicato rispetto a quella legittimamente fatta propria dalla decisione impugnata: si contesta, infatti, il merito della decisione, senza individuare effettivi vizi del procedimento ovvero violazioni di legge.
In conclusione, il ricorso va rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 74.657,00.
2.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 24/01/2024.