Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10009 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10009 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25936/2022 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che ex lege la rappresenta e difende.
-controricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA
-intimate- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA n. 1190/2022, depositata il 28/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
NOME COGNOME impugnava la cartella di pagamento notificata dall’RAGIONE_SOCIALE, relativamente all’imposta complementare di registro, oltre interessi e sanzioni, preceduta da avviso di rettifica e liquidazione con il quale veniva rideterminato, innalzandolo ad euro 53.670.000,00, il valore imponibile dello storico complesso edilizio denominato ‘Palazzo Sacchetti’, sito in Roma, trasferito al prezzo di euro di 49.468.264,00, come dichiarato dalle parti contraenti nell’atto di compravendita del bene intercorso tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, con conseguente maggiore imposta di registro.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 5394/2019, rigettava il ricorso della contribuente.
Avverso la decisione proponeva appello la COGNOME, lamentando una serie di errori del primo giudice ma il gravame veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 1190/2022.
Il giudice tributario di secondo grado rilevava, tra l’altro, che la notifica a mezzo del servizio postale del prodromico avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro si era perfezionata con la consegna del plico postale, in data
4/7/2017, nelle mani di addetto alla casa (domestico), e con il successivo invio alla destinataria dell’atto della raccomandata informativa (CAN), unici adempimenti richiesti dalla l. n. 890 del 1982.
Dichiarava, inoltre, infondata l’eccezione d’incompetenza dell’Ufficio di Roma, essendo stata la notificazione eseguita in Milano, comune di residenza della COGNOME che, all’epoca della compravendita, risiedeva a Roma e lì aveva il domicilio fiscale.
Riteneva, infine, non applicabile, nell’ambito del rapporto di solidarietà passiva, il principio dell’estensione ex art. 1306 cod.civ. degli affetti del giudicato favorevole ottenuto dalla società acquirente del complesso immobiliare, pendendo ancora il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la CTR della Lombardia aveva annullato l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro riferibile alla compravendita de qua , a suo tempo notificato alla società coobbligata in solido.
La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza con quattro motivi, l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, mentre l’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando la violazione degli artt. 12, 24, 46, d.P.R. n. 225 del 2016, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., per avere la CTR ritenuto superata la questione concernente la dedotta incompetenza territoriale del concessionario di riscossione di imposte e tributi, in ragione della riforma del sistema di riscossione di cui al d. l. n. 193 del 2016, atteso che l’accentramento dell’attività di riscossione in capo ad un unico ente (RAGIONE_SOCIALE) non ha fatto venir meno la distribuzione in materia della competenza territoriale.
Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata, denunciando la violazione degli artt. 60, d.P.R. n. 600 del 1973 e 149 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n.4, cod.proc.civ., per avere la CTR ritenuto legittima l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento effettuate dall’Agente di
riscossione di Roma territorialmente incompetente, dovendo essere emesso e notificato l’atto riscossivo dall’Agente di riscossione di Milano.
Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata, denunciandone la nullità per violazione degli artt. 112 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n.4, cod.proc.civ., per omessa pronuncia in merito al vizio inficiante la cartella di pagamento impugnata, quanto alla dedotta assenza dei criteri di calcolo degli interessi applicati.
Con il quarto motivo censura la sentenza impugnata, denunciando la violazione degli artt. 1292, 1306, 2909 cod.civ., 57, d.P.R. n. 131 del 1986, 1,2,24,53,113 della Costituzione, per avere la CTR ritenuto non opponibile il ‘giudicato’ di cui alla sentenza n. 5605/2019, pronunciata dallo stesso giudice tributario di secondo grado nel giudizio promosso dalla coobbligata RAGIONE_SOCIALE, acquirente di ‘Palazzo Sacchetti’, avverso l’avviso di rettifica n. NUMERO_DOCUMENTO, decisione oggetto di altro ricorso per cassazione (r.g.n. 14464/2020).
Le prime due censure, scrutinabili congiuntamente, sono infondate.
COGNOME
la COGNOME
Alla luce del quadro normativo di riferimento va considerato: che, ai sensi del primo comma dell’art. 12, d.P.R. n. 602 del 1973 (come modificato dall’art. 1 della legge n. 311 del 2004), l’ufficio competente “forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.”; che il successivo art. 24 dispone che “l’ufficio consegna il ruolo al concessionario nel cui ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE finanze, di concerto con il RAGIONE_SOCIALE e della programmazione economica.”; che l’art. 46, comma 1, del medesimo d.P.R., prevede che “Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l’attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere.”
Come la Corte (Cass. n. 21737/2023) ha avuto modo di evidenziare «( l ) ‘art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai sensi del quale il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l’attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere, concerne, come già correttamente affermato nella sentenza impugnata, l’attività di riscossione e non anche la formazione del ruolo e la notifica della cartella di pagamento. Queste altre attività, come si desume dal precedente art. 12 dello stesso d.P.R., competono all’ufficio ed al concessionario ove il contribuente ha il domicilio fiscale (… ). Ciò trova ulteriore conferma nella circostanza che l’art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973 precisa che la delega può riguardare anche la notifica della cartella, la quale resta, pertanto, normalmente di competenza del concessionario nel cui ambito territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale, ma può essere, facoltativamente, delegata al concessionario che dovrà procedere alla riscossione.
Non vi è stata, dunque, nel caso di specie, alcuna violazione né dell’art. 12, né dell’art. 24, né dell’art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto la competenza territoriale si determina sulla base del domicilio fiscale del contribuente al momento della formazione del ruolo e la COGNOME era residente in Roma quando la Direzione Provinciale I di Milano (l’atto tassato era stato registrato in data 28/11/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Milano) ha formato il ruolo e lo ha consegnato all’Agente della RAGIONE_SOCIALE territorialmente competente alla emissione ed alla notificazione della cartella di pagamento che, per quanto sopra detto, non poteva che essere quello di Roma, risultando ininfluente il successivo trasferimento in data 12/4/2018, della contribuente a Milano, circostanza che non può incidere sulla competenza ma, al più, determinare l ‘esercizio della facoltà di delega di cui sopra.
La terza censura è inammissibile prima che infondata.
La doglianza concernente l’omessa pronuncia del giudice di secondo grado sulla -in tesi- doverosa indicazione nella cartella di pagamento dei criteri di calcolo degli interessi richiesti va disattesa perché la sentenza impugnata,
implicitamente, riconosce la legittimità dell’atto riscossivo in quanto conforme, nei contenuti, al modello ministeriale per cui è malamente evocato il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 4 cod.proc.civ..
Va, altresì, considerato che la contribuente, neppure nel ricorso per cassazione, indica in termini più specifici i profili della dedotta illegittimità dell’atto impugnato considerato che, generalmente, gli accessori sono facilmente determinabili ex post con una semplice operazione matematica, sulla base dell’ammontare dell’imposta liquidata .
La decisione della CTR della Lombardia, pertanto, appare senz’altro in linea con la giurisprudenza della Corte (Cass. Sez. Un., 22281/2022) che ha affermato il principio secondo cui «( l )a cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo.»
La quarta ed ultima censura è infondata.
La ricorrente si duole del fatto che il giudice tributario di appello ha escluso l’applicabilità del principio di estensione del giudicato favorevole ex art. 1306, comma secondo, cod. civ., con riferimento alla sentenza n. 5605/2019 della medesima CTR della Lombardia, favorevole alla coobbligata RAGIONE_SOCIALE, parte acquirente del complesso edilizio denominato ‘Palazzo Sacchetti’ oggetto d i trasferimento, in pendenza del ricorso per
cassazione avverso la pronuncia che riguarda l’avviso di accertamento e rettifica n. NUMERO_DOCUMENTO, «atto presupposto della cartella impugnata dalla Sig.ra COGNOME.»
Deduce la contribuente che la CTR non ha considerato il diverso profilo posto all’attenzione del giudice tributario, concernente le conseguenze derivanti dal l’inscindibil e legame esistente fra le posizioni debitorie dei destinatari dell’atto impositivo nelle ipotesi di solidarietà passiva tributaria paritetica e le illogiche conseguenze che si determinerebbero non mantenendo l’ unitarietà della riscossione del tributo, laddove intervenga il pagamento dell’imposta , da parte di uno dei coobbligati, nella specie, da parte della COGNOME, prima dell’ auspicato esito definitivamente favorevole alla coobbligata società RAGIONE_SOCIALE della controversia volta a far accertare la non debenza del l’imposta.
Deduce, di contro, la difesa erariale che l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto esimersi dal l’emettere e notificare la cartell a di pagamento nei confronti della contribuente, considerato che l’avviso di rettifica e liquidazione della maggior imposta di registro notificatole quale parte venditrice di ‘Palazzo Sacchetti, non era stato tempestivamente impugnato.
Va premesso che l’effetto espansivo del giudicato tributario di annullamento dell’atto impositivo opera in favore anche del coobbligato solidale che abbia adempiuto dopo la notifica della cartella, non trattandosi di pagamento spontaneo (implicante la consumazione della facoltà prevista dall’art. 1306, comma secondo, cod.civ.), bensì finalizzato ad evitare la riscossione forzata (Cass. n. 17073/2019; n. 3105/2019; n. 2231/2018).
Ad ogni buon conto, quel che, nella fattispecie esaminata, appare decisivo è il fatto che la contribuente, la quale, diversamente alla società RAGIONE_SOCIALE, non ha impugnato il prodromico atto impositivo recante la pretesa tributaria in questione, ‘oppone’ all’RAGIONE_SOCIALE una sentenza, quella della CTR n. 5605/2019, pronunciata dallo stesso giudice tributario di secondo grado nei confronti della (sola) coobbligata, che non è ancora passata in giudicato, essendo il relativo giudizio pendente in cassazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a favore della costituita RAGIONE_SOCIALE, in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.000,00, oltre rimborso RAGIONE_SOCIALE spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2024.