Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17426 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17426 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 18102-2017, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , P_IVA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale, unitamente agli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, è rappresentata e difesa –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato , che la rappresenta e difende –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 85/31/2017 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 12.01.2017;
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 17 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
Alla ricorrente furono notificati due avvisi d’accertamento, relativ i agli anni d’imposta 200 6 e 2007 , con cui l’ufficio recuperò a tassazione costi
Cartella di pagamento -Notifica – Vizi
ritenuti indeducibili per provvigioni, non essendo supportati da idonea documentazione , nonché, per il 2007, la quota d’ammortamento relativo ad un autocarro, che risultava acquistato e rivenduto nel 2006.
Avverso gli atti impositivi la società propose ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pisa, che, previa loro riunione, con sentenza n. 617/01/2014 ne rigettò le ragioni. L’appello con cui la società instava nelle sue censure fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Toscana con sentenza n. 85/31/2017. Nel confermare le statuizioni di primo grado, il giudice regionale ha escluso la deducibilità di costi relativi a provvigioni non ancora certe, né determinate nella loro debenza, privi di riscontri e di documentazione sufficientemente chiara e specifica. Parimenti, ha escluso i costi d’ammortamento per un bene mobile acquistato e rivenduto nell’anno precedente.
La società ha censurato la sentenza con un unico motivo, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate.
Fissata l’adunanza camerale per la trattazione della causa, la ricorrente, rappresentando che nelle more del giudizio ne è stato dichiarato il fallimento, che non aveva interesse alla prosecuzione della lite, ha dichiarato di rinunciare al giudizio.
Nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2024 la causa è stata discussa e decisa.
Considerato che
La società, che con l’unico motivo ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ha chiesto di rinunciare alla causa dopo la fissazione dell’adunanza camerale.
La rinuncia è stata ritualmente comunicata dalla cancelleria all’RAGIONE_SOCIALE delle entrate . Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia della ricorrente, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia. Compensa le spese di causa. Così deciso in Roma, il giorno 17 gennaio 2024