Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20782 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20782 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26428/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHE n. 101/2019 depositata il 08/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME ha proposto ricorso in cassazione avverso la decisione della C.T.R. Marche, indicata in epigrafe, con due emotivi di ricorso (1- nullità della sentenza per violazione degli art. 17bis , 22 e 27, d. lgs. 546 del 1992, rilevante ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; 2- nullità della sentenza per violazione di legge, art. 10, legge 212 del 2000, 53 e 97, Costituzione, rilevante ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.);
l’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Considerato che
Il ricorrente ha depositato memoria nella quale evidenzia la definizione della lite fiscale pendente da parte del coobbligato (NUMERO_DOCUMENTO) in relazione all’art. 1, comma 202, legge n. 197 del 2022.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione della lite (cessata materia del contendere) con la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio , in considerazione della definizione ex art. 1, comma 202, legge n. 197 del 2022.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 31/05/2024.