Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17289 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 17289 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
svolgono in Lussemburgo dove hanno residenza gli amministratori della società lussemburghese» (v. pagina n. 3 della sentenza impugnata).
Tale documentazione, infatti -secondo il Giudice d’appello -dimostrerebbe «soltanto che la società ha formalmente la sede legale nello Stato del Lussemburgo, ma dall’esame comparativo dei bilanci della società 2013 e 2014 si rileva l’effettiva attività svolta dalla società, in quanto gli asset patrimoniali risultano costituiti esclusivamente dai cespiti immobiliari siti nello Stato Italiano ed acquisiti in sede di conferimento. Inoltre, dall’esame del conto economico, si rileva che i ricavi tipici, accreditati sul conto economico, risultano costituiti esclusivamente dai proventi derivanti dai canoni locativi, concernenti gli immobili siti in Italia» (v. sempre pagina n. 3 della sentenza impugnata).
Come sopra esposto, poi, la Commissione ha configurato l’ipotesi di esterovestizione, considerando la prossimità temporale dell’operazione di
conferimento dei beni con l’aumento di capitale, la titolarità pressochè integrale del capitale sociale in capo al soggetto conferente, avente sede in Italia e la collocazione dei beni conferiti nel territorio italiano, unici asset patrimoniale della società.
Osserva la Corte che, nonostante la corretta declinazione della nozione di sede effettiva della società da collocare nel luogo di direzione dell’attività sociale, la Commissione non ne ha poi fatto corretta applicazione nella fattispecie concreta.
Il tema centrale della controversia ruota, alla luce di quanto precede, sulla questione della cosiddetta “esterovestizione”, termine questo con cui si intende la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, il cui tema ha costituito oggetto di ampia disamina da parte di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. 7 febbraio 2013, n. 2869, Cass., 21 dicembre 2018, n. 33234, Cass., 21 giugno 2019, n. 16697, Cass., 9 marzo 2021, n. 6476, Cass., 3 giugno 2021, n. 15424 e Cass., 19 gennaio 2023, n. 1554).
Giova allora ricordare che la Corte (cfr., da ultimo, Cass., Sez. T., 19 gennaio 2023, n. 1554) ha interpretato tale concetto, precisando che:
-«la nozione di ‘sede dell’amministrazione’, in quanto contrapposta (ndr. v., per quanto occupa, l’art. 4 nota IV TP1) anche alla ‘sede legale’, deve ritenersi coincidente con quella di ‘sede effettiva’ (di matrice civilistica), intesa come il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente (Cass., 16/06/1984, n. 3604, 04/10/1988, n. 5359, 18/01/1997, n. 497, 13/04/2004, n. 7037, 12/03/2009, n. 6021, 28/01/2014, n. 2813)»;
«un analogo principio è stato affermato, con specifico riferimento all’art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, da Cass. pen., 24/01/2012, n. 7080, 21/02/2013, n. 32091, 13/07/2018, n. 50151;»
(così Cass. 03/06/2021, n. 15424, in motivazione; nello stesso senso Cass. 21/06/2019, n. 16697, in motivazione)»;
«Nel contesto internazionale, anche la giurisprudenza comunitaria mostra di convergere sulla rilevanza della ‘sede effettiva’, nel senso appena precisato, ai fini della determinazione della residenza fiscale » , come chiarito dalla pronuncia di questa Corte del 3 giugno 2021, n. 15424 (e nello stesso senso Cass. 21 giugno 2019, n. 16697) la quale ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia 28 giugno 2007, RAGIONE_SOCIALE , che «ha statuito che la nozione di sede dell’attività economica ‘indica il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale della società e in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di quest’ultima’ (punto 60), e che la determinazione del luogo della sede dell’attività economica di una società implica ‘la presa in considerazione di un complesso di fattori, al primo posto dei quali figurano la sede statutaria, il luogo dell’amministrazione centrale, il luogo di riunione dei dirigenti societari e quello, abitualmente identico, in cui si adotta la politica generale di tale società » , aggiungendo che «Possono essere presi in considerazione anche altri elementi, quali il domicilio dei principali dirigenti, il luogo di riunione delle assemblee generali, di tenuta dei documenti amministrativi e contabili e di svolgimento della maggior parte delle attività finanziarie, in particolare bancarie’ (punto 61) (così Cass. 03/06/2021, n. 15424, in motivazione; nello stesso senso Cass. 21/06/2019, n. 16697, in motivazione)»;
«Tirando, quindi, le fila di tali premesse, deve rilevarsi, in conformità all’orientamento di questa Corte recentemente ribadito (Cass. 03/06/2021, n. 15424, cit.; Cass. 21/06/2019, n. 16697, cit.), che ai sensi dell’art. 73, terzo comma, d.P.R. n. 917 del 1986, la nozione di “sede dell’amministrazione”, contrapposta alla “sede legale”, coincide con quella di ‘sede effettiva’ (di matrice civilistica), intesa come luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell’ente e dove si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente. Fermo restando che tale valutazione,
nel singolo caso concreto, proprio perché finalizzata all’accertamento di un dato ‘effettivo’, non può non tenere conto anche di quei rilevanti fattori sostanziali (tra i quali, in ipotesi, lo svolgimento dell’attività principale) che, a fronte di dati formali relativi alla collocazione geografica del luogo dove si svolga l’attività amministrativa e di direzione, depongano invece per l’effettiva riconduzione di quest’ultima ad un diverso contesto territoriale» (così, Cass., Sez. T., 19 gennaio 2023, n. 1554, cui adde Cass., Sez. T., 6 febbraio 2024, n. 3386, che richiama Cass. n. 23150/2022, Cass. n. 11710/2022, Cass. n. 24872/2020, Cass. n. 15184/2019).
Ebbene, a tali principi non si è uniformata la valutazione di merito sviluppata dalla Commissione, avendo valorizzato e, in definitiva, fondato, la propria decisione sul solo dato della localizzazione territoriale dei beni, sminuendo, se non proprio neutralizzando del tutto, l’efficacia dimostrativa di un’attività direttiva, di natura amministrativa (ivi compresa quella fiscale e finanziaria) e gestoria asseritamente svolta nel predetto Stato estero, ove risiedevano gli amministratori e dove venivano convocate e si svolgevano le assemblee, elementi questi che, se compiutamente accertati, con valutazione fattuale non esigibile nella presente sede, coincidono con quelli indicati nelle suindicate pronunce di questa Corte.
Le valutazioni che precedono consentono, quindi, di ritenere fondato il primo motivo di ricorso, il che assorbe l’esame delle restanti censure, sia sotto il profilo della motivazione della sentenza (secondo motivo), che sulla dimostrazione del vantaggio fiscale (terzo motivo) e sulla domanda di restituzione delle somme versate (quarto motivo), espressamente condizionato alla verifica della legittimità dell’avviso impugnato, accertamento questo che va rinnovato.
La sentenza impugnata va, quindi, cassata e la causa va rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in altra composizione, affinchè provveda ad un rinnovato esame circa l’individuazione della sede effettiva della società alla stregua dei
menzionati principi, nonché per regolare le spese di giudizio del presente grado.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in altra composizione, perchè provveda agli accertamenti indicati in parte motiva, oltre a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024.