Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21601 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21601 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15739/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) PEC EMAIL;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra di loro, dagli avvocati NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL; ) e NOME COGNOME (c.f.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 386/2022 depositata il 10/01/2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE impugnava dinanzi alla C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento, emesso dalla RAGIONE_SOCIALE, concessionaria RAGIONE_SOCIALE riscossione per conto del Comune RAGIONE_SOCIALE, relativo alla TOSAP, avviso in forza del quale erano state sottoposte a tassazione le occupazioni di marciapiedi cittadini effettuate dall’RAGIONE_SOCIALE nel corso dell’anno 2006 con strutture metalliche, utilizzate per l’esecuzione di lavori edili su un edificio per civile abitazione di proprietà dello RAGIONE_SOCIALE;
l’RAGIONE_SOCIALE invocava l’esenzione di cui all’art. 49, comma 1, lett. a) del d.lgs. 507 del 1993 nonché dell’articolo 42 del Regolamento comunale, rilevando di essere un ente pubblico non economico che svolgeva attività assistenziale;
accolto il ricorso in primo grado, la società concessionaria proponeva appello, che la Commissione RAGIONE_SOCIALE respingeva con la sentenza n. 1683/2014 osservando che l’RAGIONE_SOCIALE, trasformato in RAGIONE_SOCIALE con legge RAGIONE_SOCIALE del 20 maggio 2014 n. 22, è un ente RAGIONE_SOCIALE non economico che agiva direttamente per la Regione; che l’RAGIONE_SOCIALE non svolgeva attività commerciale e che, pertanto, gli spettava l’esenzione invocata e, ancora, che l’RAGIONE_SOCIALE aveva occupato il marciapiede per realizzare un intervento di ristrutturazione finanziato dalla Regione Puglia e, quindi, come soggetto attuatore RAGIONE_SOCIALE Regione stessa;
su ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, questa Corte, con la sentenza n. 386/2022, depositata in data 11/1/2022, cassava la sentenza d’appello affermando che lo I.A.C.P. non rientrasse nel novero dei soggetti che possono godere dell’esenzione ratione subiecti dal pagamento RAGIONE_SOCIALE TOSAP e, decidendo la causa nel merito, rigettava il ricorso di primo grado;
con l’unico motivo ai sensi degli artt. 391 -bis cod. proc. civ. e 395 n. 4 cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Provincia RAGIONE_SOCIALE) ha proposto ricorso per revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 386/2022, depositando successiva memoria;
la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
fissata l’odierna udienza camerale, non essendo andati a buon fine i relativi avvisi, entrambi di difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, rispettivamente a mezzo nota del 21 maggio del 2024 e PEC in data 22 maggio 2024, hanno dichiarato di rinunciare ai termini di cui all’art. 380 – bis.1, chiedendo, comunque, la decisione RAGIONE_SOCIALE causa;
CONSIDERATO CHE
assume l’ente contribuente che questa Corte, nella menzionata sentenza, sarebbe incorsa in un errore di fatto revocatorio in quanto la sentenza impugnata era fondata sulla supposizione di un fatto (la natura pubblica dell’area cui si riferisce la pretes a TOSAP) la cui verità era incontrastabilmente esclusa (non essendo controverso che tale area apparteneva all’odierna ricorrente) e nel contempo aveva ritenuto erroneamente di poter decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., non avvedendosi che la questione (decisiva) concernente la sussistenza di una servitù di pubblico passaggio sull’area medesima, decisa in primo grado in senso favorevole all’RAGIONE_SOCIALE, era rimasta assorbita in appello e, pertanto, avrebbe dovuto essere riesaminata nel giudizio di rinvio;
1.1. parte ricorrente, nell’ osservare che nel presente giudizio non era mai stato in contestazione che l’area cui si riferiva la pretesa impositiva era di proprietà RAGIONE_SOCIALE contribuente, discutendosi solamente circa l’eventuale assoggettamento RAGIONE_SOCIALE stessa ad una servitù di pubblico passaggio (che renderebbe applicabile il citato art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 507/93) rileva che la sentenza impugnata aveva, invece, dato per scontato che nella specie si fosse
in presenza «di occupazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE (ex RAGIONE_SOCIALE di suolo pubblico», risultando evidente l’errore di fatto decisivo ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. essendo fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità era incontrastabilmente esclusa. Evidenzia, ancora, che dall’esposizione dello svolgimento del processo si evinceva che la sentenza di primo grado si fondava su due autonome rationes decidendi : l’insussistenza di una servitù di pubblico passaggio sul marciapiede cui si riferiva la pretesa impositiva ed in secondo luogo l’applicabilità, in favore dello I.A.C.P., dell’esenzione prevista dall’art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507/93, profili entrambi censurati dalla RAGIONE_SOCIALE, laddove la C.T.R., in forza del noto principio RAGIONE_SOCIALE ragione più liquida, aveva ritenuto di fondare il rigetto dell’impugnazione esclusivamente sulla conferma dell’applicabilità RAGIONE_SOCIALE suddetta esenzione, senza prendere minimamente in esame il secondo motivo di appello, con cui la RAGIONE_SOCIALE era tornata ad affe rmare l’esistenza di una servitù di pubblico passaggio sull’area de qua . Osserva che, pertanto, appurato che la questione concernente l’asserita sussistenza di una servitù di passaggio, innegabilmente decisiva, era rimasta assorbita ed impregiudicata alla luce RAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado, doveva evidentemente escludersi c he l’accoglimento del ricorso per cassazione proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, fondato sulla ritenuta inapplicabilità allo I.A.C.P. dell’esenzione dalla TOSAP sopra menzionata, potesse condurre ad una decisione sostitutiva di merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., decisione questa che aveva pregiudicato il diritto dell’odierna ricorrente ad ottenere dal giudice di rinvio una nuova pronuncia sulla predetta questione (peraltro risolta dal giudice di primo grado in senso ad essa favorevole). Viene, rilevato, quindi, che la sentenza impugnata aveva deciso la causa nel merito senza avvedersi dell’esistenza di una questione che era rimasta assorbita nella pronuncia RAGIONE_SOCIALE C.T.R. ed avrebbe dovuto essere riesaminata in sede di rinvio, sulla base dell’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE.
con memoria in atti la contribuente ha richiamato i precedenti di questa Corte che, in identiche controversie, avevano accolto il proposto ricorso per revocazione;
il ricorso deve trovare accoglimento;
2.1. va osservato che il ricorso introduttivo del presente giudizio di revocazione è identico ad altri ricorsi tra le stesse parti (R.G. nn. 15800/2022 e 15817/2022) che sono stati già accolti da questa Corte con le sentenze nn. 2946/2024 e 3042/2024 che hanno annullato le sentenze impugnate – nella parte in cui avevano deciso la causa nel merito – con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Puglia;
2.2. appare necessario richiamare testualmente le condivisibili argomentazioni svolte nelle sentenze da ultimo indicate ove è stato rilevato che: «…. Su ricorso dell’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione, che aveva investito sia l’affermazione RAGIONE_SOCIALE inesistenza RAGIONE_SOCIALE servitù di passaggio pubblico sul suolo occupato dallo I.A.C.P., sia la divisata esenzione ratione subiecti dello I.A.C.P. dal pagamento RAGIONE_SOCIALE TOSAP, i giudici di appello affrontarono solo questa seconda questione, confermando il giudizio di esenzione già espresso dalla C.T.P., da solo sufficiente per chiudere definitivamente l’appello in favore RAGIONE_SOCIALE contribuente. Sorge, dunque, il problema di verificare quale sorte processuale avesse avuto la questione dell’esistenza sull’area occupata dallo I.RAGIONE_SOCIALE.C.P. di una servitù di passaggio pubblico, questione sulla quale la C.T.RAGIONE_SOCIALE. non si era pronunciata e che tuttavia le era stata devoluta dall’appello dell’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione. Innanzitutto, si deve escludere che su tale questione si fosse formato il giudicato. Essa, infatti, era stata decisa espressamente in primo grado in senso favorevole alla contribuente e il relativo capo di sentenza era stato impugnato in appello da parte dell’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione (RAGIONE_SOCIALE). Dal canto suo, la C.T.R. non si era pronun ciata sul relativo motivo di appello proposto dall’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione, né può dirsi che tale silenzio RAGIONE_SOCIALE C.T.R. si fosse tradotto
in un vizio di omessa pronuncia: la decisione sul detto motivo di appello, infatti, era diventata inutile, avendo il giudice di appello dato completamente ragione alla contribuente ritenendola esclusa dal novero dei soggetti passivi RAGIONE_SOCIALE TOSAP (cfr., tra le varie, Cass., n. 2334 del 2020). In altri termini, la contribuente aveva ricevuto per intero, attraverso il processo ed in esito al giudizio di appello, il ‘bene RAGIONE_SOCIALE vita’ che intendeva conseguire, consistente nel riconoscimento RAGIONE_SOCIALE inesistenza del suo preteso obbligo di pagare la TOSAP in conseguenza dell’occupazione del suolo in questione. Né, inoltre, può affermarsi che la C.T.R., decidendo espressamente (in senso favorevole alla contribuente) la questione dell’esenzione soggettiva dal pagamento RAGIONE_SOCIALE TOSAP, avesse implicitamente deciso (in senso favorevole all’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione) che il suolo occupato dalla contribuente fosse gravato da una servitù di passaggio pubblico. Infatti, può affermarsi che una questione, nell’ambito di una controversia, sia stata implicitamente decisa solo quando tra la decisione implicita di tale questione e la decisione esplicita di un’altra questione vi sia un nesso di necessaria presupposizione logica. Orbene, nella fattispecie processuale portata all’attenzione di questa RAGIONE_SOCIALE., le questioni affrontate e decise dalla C.RAGIONE_SOCIALE. in senso favorevole alla contribuente, portate poi alla cognizione del giudice di appello, erano autonome ed indipendenti l’una dall’altra, sì da costituire due ragioni sulle quali poteva fondar si alternativamente l’attribuzione per intero del bene RAGIONE_SOCIALE vita agognato dalla contribuente: questa confidava di ottenere l’accertamento dell’inesistenza dell’obbligo di pagare la TOSAP in virtù di una delle due ragioni, non necessariamente in virtù di entrambe. Ne consegue che, non potendo ritenersi che la C.T.R. fosse incorsa in un vizio di omessa pronuncia con riferimento alla questione RAGIONE_SOCIALE esistenza o meno di un diritto di servitù di passaggio pubblico sul suolo occupato dallo IRAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.; né potendo ritenersi che quel giudice avesse implicitamente deciso quella questione in senso sfavorevole allo RAGIONE_SOCIALE, deve
concludersi che essa era rimasta implicitamente assorbita dalla decisione in senso favorevole allo RAGIONE_SOCIALE (e completamente satisfattiva per esso) RAGIONE_SOCIALE questione dell’esistenza dell’esenzione dal pagamento RAGIONE_SOCIALE TOSAP ratione subiecti. Di conseguenza, la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello che aveva riconosciuto (in senso favorevole e totalmente satisfattivo per la contribuente) l’esistenza dell’esenzione ratione subiecti aveva determinato la reviviscenza processuale RAGIONE_SOCIALE questione non decisa, relativa all’esistenza RAGIONE_SOCIALE servitù di passaggio pubblico sull’area occupata dalla contribuente, con la relativa necessità di deciderla e di rinviarne la decisione al giudice di merito. Di tale reviviscenza, questa Corte, all’atto di definire il giudizio conclusosi con la sentenza qui impugnata, non si accorse, finendo per decidere nel merito una controversia nell’ambito RAGIONE_SOCIALE quale era rimasta ancora pendente una quaestio facti »;
2.3. in linea con tali argomentazioni deve ritenersi che questa Corte, con la pronunzia n. 386/2022, è, in effetti, incorsa nel dedotto errore percettivo laddove ha ritenuto di poter decidere la causa nel merito, senza considerare che l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE C.T.R. che aveva riconosciuto (in senso favorevole e totalmente satisfattivo per la contribuente) l’esistenza dell’esenzione ratione subiecti aveva determinato, necessariamente ed all’evidenza, la reviviscenza processuale RAGIONE_SOCIALE questione, no n decisa, relativa all’esistenza RAGIONE_SOCIALE servitù di passaggio pubblico sull’area occupata dalla contribuente, con la conseguente necessità di decidere tale ulteriore questione (di merito) e di rinviare per la decisione al giudice di merito;
2.4. ne deriva che detta sentenza, pronunziando in fase rescindente, va revocata;
2.5. pronunziando in sede rescissoria, ferma restando la statuizione di cassazione (non attinta da censure revocatorie) RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello, deve, quindi, rinviarsi la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Puglia che, in diversa composizione, dovrà decidere la questione dell’esistenza o meno sul
suolo illo tempore occupato dalla contribuente di una servitù di passaggio pubblico o di usi civici. Il giudice del rinvio dovrà provvedere a regolare anche le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
pronunziando in sede rescindente accoglie il ricorso per revocazione; revoca la sentenza impugnata nella parte in cui ha deciso la causa nel merito e, pronunciando in sede rescissoria, rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Puglia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione