Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10007 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 06575/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (incorporante RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.i NOME COGNOME e NOME COGNOME e con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
Contro
Tristano Porzia
-intimata-
Oggetto:
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10007 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/04/2024
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, Milano, n. 4532/45/16 pronunciata il 16 maggio 2016 e depositata il 06 settembre 2016, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2024 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
La contribuente adiva la CTP di Milano onde ottenere l’annullamento del preavviso di fermo amministrativo e di due cartelle presupposte, deducendo l’omessa notifica di queste ultime e, conseguentemente, l’estinzione del debito erariale per prescrizione e/o decadenza. La CTP accoglieva le eccezioni dell’Agente della riscossione, medio tempore costituitosi, accertando la rituale notifica delle cartelle e respingendo per l’effetto il ricorso.
La contribuente promuoveva così appello, lamentando la carenza di motivazione della sentenza e ribadendo l’eccezione di prescrizione e/o decadenza dei crediti azionati per decorso del termine quinquennale, pur senza indicare il relativo dies a quo. Costituitasi l’Amministrazione, la CTR accoglieva l’appello accertando l’intervenuta prescrizione dei crediti erariali, tenuto conto che le due cartelle erano state notificate in data successiva alla loro intervenuta prescrizione.
Ricorre per la cassazione della sentenza RAGIONE_SOCIALE che si affida ad un solo motivo. Rimane intimata la contribuente.
CONSIDERATO
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/92 in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
1.1 Premette di dare acquiescenza alla sentenza di secondo grado nella parte la CTR ha accertato l’intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla NUMERO_CARTA n. NUMERO_CARTA e di impugnare pertanto la sentenza solo nella parte in cui essa ha ad
oggetto la cartella n. NUMERO_CARTA. In relazione a quest’ultima, pertanto, censura la sentenza per aver la CTR sancito la prescrizione dei relativi crediti, giacché sorti negli anni 1995 e 1996 e, quindi, già prescritti alla data di notifica della relativa cartella. Soggiunge che, così statuendo, la CTR ha senz’altro accertato la ritualità della notifica dell’atto esecutivo, avvenuta in data 24.02.2012 come risultante dal testo stesso della sentenza. Afferma pertanto che ogni contestazione sull’int ervenuta prescrizione avrebbe dovuto essere sollevata entro il termine dei successivi 60 giorni ex art. 21 d.lgs. n. 546/92, termine invece spirato non avendo la contribuente promosso alcun gravame, svolto solo avverso il successivo preavviso di fermo.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità.
Va ricordato che «Ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all’art. 366, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; l’inosservanza di tale dovere pregiudica l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111,
comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui» (cfr. Cass. V, n. 8425/2020).
Orbene, nel caso in commento la parte ricorrente lamenta la tardività della svolta eccezione di prescrizione in rapporto alla data di notifica della cartella esattoriale e alla data di notifica del ricorso promosso avverso il successivo provvedimento di fermo amministrativo e nel quale la relativa eccezione era stata sollevata per la prima volta.
Sennonché la ricorrente non indica né la data di notifica del provvedimento di fermo amministrativo né la data di notifica del ricorso introduttivo, così rendendo impossibile a questa Corte accertare l’effettiva tardività dell’eccezione di prescrizione a t ermini dell’art. 21 d.lgs. n. 546/92. E ciò vale anche in considerazione del fatto che tali dati non sono acquisibili nemmeno dal testo dell’impugnata sentenza.
Donde la sua inammissibilità.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte contribuente.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20/03/2024.