Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10034 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10034 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/04/2024
Oggetto:
correzione
di
errore materiale
ORDINANZA
sul ricorso ex art. 287-288-391 bis c.p.c. iscritto al n. RNUMERO_DOCUMENTO proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME rappresentati e difesi come da procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO COGNOME (PEC: EMAIL)
-ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
–
contro
ricorrente – avverso il decreto di estinzione del giudizio r.g. 822/2022 n. racc. gen. 18159/2022 depositato in data 22/06/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
–COGNOME NOME e COGNOME NOME chiedono la correzione dell’errore materiale commesso nel decreto di estinzione del giudizio n. racc. generale 18159/2022 del 26 giugno 2023;
-i contribuenti rilevano l’errore materiale nella parte in cui si è mancato di disporre la distrazione delle spese a favore dei procuratori delle ridette parti;
Considerato che:
-l’errore materiale emerge ictu oculi dagli atti quanto alla mancata indicazione della distrazione delle spese, sì che tale omissione concreta una mera svista del Consigliere delegato;
-pertanto, può darsi corso alla correzione nel senso che là ove è scritto, nel dispositivo, ‘Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge’ deve leggersi ed intendersi ‘Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori delle parti controricorrenti che si sono dichiarati antistatari’;
P.Q.M.
la Corte dispone correggersi il decreto di estinzione del giudizio n. racc. generale 18159/2022 del 26 giugno 2023 nel senso che là ove è scritto, nel dispositivo, ‘Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge’ deve leggersi ed intendersi ‘Condanna la parte ricorrente al
pagamento, in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori delle parti controricorrenti che si sono dichiarati antistatari’ .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge e per l’annotazione del presente provvedimento in calce all’originale dell’ordinanza .
Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024.