Un contribuente veniva accertato per un maggior reddito derivante dalla sua presunta partecipazione, come socio di fatto, a due società cooperative. Sia la commissione di primo grado che quella regionale confermavano l'avviso dell'Agenzia delle Entrate. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha annullato l'intero processo, rilevando d'ufficio la violazione del principio del litisconsorzio necessario. Poiché la controversia verteva sull'esistenza stessa di una società di fatto, era indispensabile la partecipazione al giudizio di tutti i presunti soci. L'assenza degli altri soci ha reso il processo nullo sin dall'inizio, con conseguente rinvio della causa al primo grado di giudizio.
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