La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9084/2024, ha affrontato un caso relativo alla corretta aliquota IVA da applicare alle opere di urbanizzazione realizzate da una società costruttrice. L'Agenzia delle entrate contestava l'applicazione di un'aliquota agevolata, sostenendo che tali opere costituissero prestazioni autonome. La Corte ha stabilito che, per definire delle prestazioni accessorie IVA, non basta un generico collegamento funzionale, ma è necessaria un'analisi concreta per verificare se le opere abbiano un'utilità autonoma rispetto alla prestazione principale (la costruzione immobiliare), con esclusivo riguardo alle parti del contratto. La Corte ha cassato la sentenza precedente che non aveva svolto questa analisi approfondita. Inoltre, ha chiarito che per gli acconti sulla 'prima casa', l'agevolazione IVA si applica se i requisiti sussistono al momento dell'atto definitivo, anche se non dichiarati nel preliminare.
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