La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9150/2024, ha stabilito che la notifica di un atto impositivo al solo curatore fallimentare non è sufficiente a far decorrere i termini per il contribuente. Il soggetto fallito, una volta tornato in bonis, può legittimamente contestare la pretesa fiscale, inclusa la prescrizione, a partire dalla notifica del successivo atto a lui direttamente indirizzato. La Corte ha quindi cassato la sentenza che riteneva preclusa l'eccezione di prescrizione, basandosi su una precedente notifica al fallito effettuata unicamente al curatore.
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