Un dirigente del settore finanziario ha richiesto il rimborso di un'imposta addizionale sui suoi bonus, sostenendo la mancanza del presupposto oggettivo. La Corte di Cassazione, ribaltando la decisione di secondo grado, ha stabilito che, a seguito di una modifica legislativa del 2011, la tassazione bonus dirigenti si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione, senza più richiedere che tale eccedenza superi anche il triplo della stessa. La Corte ha così consolidato un orientamento giurisprudenziale univoco, accogliendo il ricorso dell'Agenzia Fiscale.
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