Una società di costruzioni impugnava un avviso di accertamento che contestava un'indebita detrazione IVA, riqualificando una serie di acquisti di beni come una cessione di ramo d'azienda, esente da IVA ma soggetta a imposta di registro. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9536/2024, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che per configurare una cessione di ramo d'azienda non è necessario trasferire tutti i beni, ma è sufficiente che il complesso ceduto conservi un'attitudine all'esercizio d'impresa. Inoltre, ha chiarito che il termine di decadenza per l'accertamento dell'imposta di registro non preclude quello, più lungo, per l'accertamento IVA, data l'autonomia dei due tributi.
Continua »