La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9718/2024, chiarisce due punti cruciali in materia tributaria. In primo luogo, stabilisce che l'adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti è una mera facoltà per gli enti territoriali e non un obbligo, preservando la loro autonomia impositiva. In secondo luogo, affronta il tema della retroattività delle variazioni catastali, precisando che la richiesta di cambio di classificazione di un immobile (da D/8 a rurale), presentata nel 2012, non può avere effetto per annualità d'imposta precedenti, come il 2009. La Corte ha quindi respinto il ricorso del contribuente, confermando la legittimità sia del diniego alla definizione agevolata sia dell'avviso di accertamento ICI per l'anno 2009 basato sulla classificazione catastale allora vigente.
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