Un contribuente, proprietario di un veicolo storico registrato per 'uso promiscuo', si è visto negare la riduzione del 50% sulla tassa automobilistica. L'ente impositore sosteneva che tale classificazione fosse assimilabile all'uso professionale, escluso dal beneficio. La Corte di Cassazione ha respinto questa interpretazione, stabilendo che la dicitura 'uso promiscuo' sulla carta di circolazione, peraltro una categoria non più in uso, non è di per sé sufficiente a dimostrare un effettivo utilizzo professionale del mezzo. Di conseguenza, il contribuente ha diritto all'agevolazione fiscale.
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