Una società concessionaria di autostrade ha impugnato un avviso di accertamento per la TOSAP (Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) relativo a un viadotto che sovrastava una strada di proprietà comunale. La società sosteneva di non dover pagare il tributo poiché l'opera era stata realizzata in virtù di leggi statali e non di una concessione comunale. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'esenzione dal pagamento della TOSAP autostrade, prevista per lo Stato, non si estende alla società concessionaria, anche se gestisce un'opera pubblica. L'occupazione del suolo comunale, sottraendolo all'uso pubblico, costituisce il presupposto per l'applicazione della tassa, indipendentemente dal fatto che l'opera sia di proprietà statale.
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