Una società ha impugnato una cartella di pagamento per omesso versamento di imposte, lamentando difetto di motivazione e assenza di sottoscrizione. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 10808/2024, ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che, in caso di controlli automatizzati basati sulla dichiarazione del contribuente, la motivazione della cartella di pagamento è soddisfatta con il semplice richiamo a tale dichiarazione. Per gli interessi, è sufficiente indicare la base normativa e la decorrenza, senza la necessità di specificare i singoli tassi o le modalità di calcolo. Infine, la mancanza di firma non invalida l'atto, essendo sufficiente la sua riferibilità all'ente impositore tramite il modello ministeriale.
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