Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce il regime fiscale della donazione con riserva di usufrutto per il donante e, successivamente, per un terzo. Il caso riguardava un avviso di liquidazione dell'imposta di registro su un atto di liberalità in cui un genitore donava la nuda proprietà di immobili alle figlie, riservando l'usufrutto per sé e, dopo la sua morte, per il coniuge. La Suprema Corte ha stabilito che tale operazione configura due distinti negozi giuridici: il primo è la donazione della nuda proprietà, il secondo è la donazione dell'usufrutto al terzo, sottoposta a condizione sospensiva. Di conseguenza, quest'ultimo atto è soggetto a tassazione autonoma, confermando la legittimità dell'avviso emesso dall'Agenzia delle Entrate.
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