Una società, dopo aver presentato ricorso per la revocazione di un'ordinanza in materia di ICI, ha rinunciato agli atti del giudizio. Il Comune convenuto ha accettato la rinuncia. La Corte di Cassazione, di conseguenza, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, chiarendo un punto fondamentale: in caso di estinzione, non si applica la norma che prevede il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Questa sanzione, infatti, è prevista solo per i casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, non per una chiusura consensuale del processo.
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