Un'azienda territoriale per l'edilizia residenziale aveva impugnato una sentenza sfavorevole in materia di IMU. Successivamente, ha rinunciato al ricorso, e il Comune controparte ha accettato la rinuncia. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. La decisione chiarisce un principio fondamentale: in caso di estinzione del procedimento per rinuncia accettata, non si applica la sanzione del raddoppio del contributo unificato, prevista solo per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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