Un contribuente ha impugnato diverse intimazioni di pagamento, sostenendo l'invalidità della notifica delle cartelle esattoriali sottostanti. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso, confermando un principio consolidato: la notifica cartella esattoriale effettuata direttamente dall'Agente della Riscossione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento è una procedura pienamente valida e legittima, alternativa a quella eseguita tramite ufficiali giudiziari. La Corte ha ribadito che, in questo caso, la notifica si perfeziona con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e l'avviso di ricevimento costituisce prova sufficiente, senza necessità di una distinta 'relata di notifica'.
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